Lavoro interinale rumeno: sanzioni per chi non rispetta la normativa
tutele economico-normative sono "ancora più incisive nell'ambito di un rapporto di
somministrazione transnazionale di lavoro", in particolare per quanto riguarda "il trattamento riconosciuto ai
lavoratori temporanei inviati nel nostro Paese da agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro". E’ quanto ribadisce con forza il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare n. 14 del 9 aprile 2015.
lavoratori interinali con contratto rumeno", assicurando una maggiore "flessibilità" e l'assenza totale di alcuni obblighi di carattere retributivo (13a, 14a, TFR, ecc.).
rispetto, da parte delle agenzie con sede in altro Stato membro, della
disciplina dettata per le agenzie italiane contenuta nel D.Lgs. n. 276/2003. Più precisamente, l'art. 23 del D.Lgs. prevede il diritto del lavoratore interinale "a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte", insieme con l'applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale per l'adempimento degli obblighi retributivi e previdenziali.
ripercussioni, anche di carattere
sanzionatorio, in capo alle imprese utilizzatrici, per cui si invitano gli uffici territoriali a prestare la massima attenzione a tali fenomeni e di avviare specifiche campagne informative sulla corretta applicazione della normativa in materia.