Manovra economica – DL 31 maggio 2010, n. 78
Si tenga conto che la natura del provvedimento, che è entrato in vigore il 31 maggio, rende i contenuti suscettibili di modifica in sede di conversione in legge del decreto stesso che deve avvenire entro 60.
per i soggetti – lavoratori dipendenti pubblici o privati, lavoratori autonomi e soggetti iscritti alla Gestione Separata –
che maturano i requisiti dall’anno 2011, ad eccezione del personale del comparto scuola, per il quale restano ferme le vecchie disposizioni.
al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato oppure alla più elevata età pensionabile prevista per le lavoratrici del pubblico impiego2, conseguono il
del trattamento pensionistico: a) trascorsi
dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti se la pensione è liquidata a carico di una forma di previdenza dei
lavoratori dipendenti; b) trascorsi
diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti se la pensione è liquidata da una delle gestioni dei
lavoratori autonomi o dalla
Gestione Separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge n. 335/95. Di fatto vengono abolite le attuali finestre trimestrali introducendo un periodo di attesa, uguale per tutti, rispetto alla data di maturazione del diritto. Di conseguenza, ogni mese si aprirà una finestra per tutti coloro che dodici o diciotto mesi prima hanno maturato i requisiti di età e di contribuzione. Per le pensioni liquidate a carico della Gestione Separata viene superata l’attuale distinzione tra iscritti e non iscritti ad altra gestione, prevedendo un’attesa di diciotto mesi, uguale per tutti.
pensionabile
soggetti autorizzati ai versamenti volontari sia con riguardo ai requisiti di accesso al pensionamento sia con riguardo alle decorrenze. Si ritiene pertanto che detti soggetti manterranno – oltre alla disciplina sui requisiti di accesso previsti prima delle due riforme (35 anni di contributi e 57 anni di età, oppure 40 anni di contributi) – anche la vecchia disciplina sulle decorrenze (4 finestre l’anno).