Manovra economica – DL 31 maggio 2010, n. 78

Sul supplemento ordinario n. 114/L alla G.U. n. 125 del 31 maggio 2010, è stato pubblicato il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. Con la presente si fornisce un commento degli articoli riguardanti le materie di più stretta competenza del Patronato, scaturente da una prima lettura del decreto.
Si tenga conto che la natura del provvedimento, che è entrato in vigore il 31 maggio, rende i contenuti suscettibili di modifica in sede di conversione in legge del decreto stesso che deve avvenire entro 60.
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE Decorrenza delle pensioni di anzianità e delle pensioni di vecchiaia (articolo 12 commi 1-6) I commi da 1 a 6 dell’articolo 12 dispongono una nuova disciplina delle decorrenze delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni di anzianità
per i soggetti – lavoratori dipendenti pubblici o privati, lavoratori autonomi e soggetti iscritti alla Gestione Separata –
che maturano i requisiti dall’anno 2011, ad eccezione del personale del comparto scuola, per il quale restano ferme le vecchie disposizioni.
Pensione di VECCHIAIA In particolare, il comma 1 prevede che i soggetti che a decorrere dall’anno 2011maturano il

diritto all’accesso
al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato oppure alla più elevata età pensionabile prevista per le lavoratrici del pubblico impiego2, conseguono il

diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico: a) trascorsi
dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti se la pensione è liquidata a carico di una forma di previdenza dei
lavoratori dipendenti; b) trascorsi
diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti se la pensione è liquidata da una delle gestioni dei
lavoratori autonomi o dalla
Gestione Separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge n. 335/95. Di fatto vengono abolite le attuali finestre trimestrali introducendo un periodo di attesa, uguale per tutti, rispetto alla data di maturazione del diritto. Di conseguenza, ogni mese si aprirà una finestra per tutti coloro che dodici o diciotto mesi prima hanno maturato i requisiti di età e di contribuzione. Per le pensioni liquidate a carico della Gestione Separata viene superata l’attuale distinzione tra iscritti e non iscritti ad altra gestione, prevedendo un’attesa di diciotto mesi, uguale per tutti.
Gli effetti della nuova disciplina, rispetto a quella attuale, sulla pensione di vecchiaia consistono in uno slittamento dell’acquisizione del trattamento pensionistico che può variare tra i 7 e i 9 mesi per i dipendenti e tra i 10 e i 12 mesi per gli autonomi, a seconda del mese di maturazione dei requisiti.
Ad esempio, un lavoratore dipendente che matura i requisiti a gennaio 2011,secondo l’attuale normativa avrebbe acquisito la pensione con decorrenza luglio 2011, mentre, secondo la nuova disciplina la acquisirà da febbraio 2012 con una differenza di sette mesi; se lo stesso lavoratore maturasse i requisiti a marzo 2011 i mesi che perderebbe sarebbero, invece, ben 9 in quanto con l’attuale disciplina, la decorrenza sarebbe stata sempre luglio 2011 e con la nuova sarà, invece, aprile 2012.
Pensione di ANZIANITÀ e liquidate nel sistema contributivo prima dell’età
pensionabile
Dello stesso tenore è la disposizione riguardante le pensioni di anzianità – e le pensioni liquidate con il sistema contributivo prima dell’età pensionabile – per le quali è previsto un periodo di attesa pari a dodici o diciotto mesi, secondo la gestione che liquida, a prescindere dal tipo di requisito maturato e cioè se il requisito è dei 35 anni di contributi con età e quota, oppure quello dei quaranta anni di contribuzione. Vengono, quindi, abolite le attuali finestre semestrali o trimestrali previste a seconda dei requisiti raggiunti. Come per la pensione di vecchiaia anche per l’anzianità e per le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo prima dell’età pensionabile, i trattamenti a carico della Gestione Separata hanno il medesimo tempo di attesa di diciotto mesi, previsto per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi.
Gli effetti della nuova disciplina sulla pensione di anzianità sono ridotti rispetto a quelli che si registrano per la pensione di vecchiaia in quanto per la pensione di anzianità – salvo quelle acquisite con 40 anni di contributi – vigeva già la finestra semestrale. In sostanza si verifica uno slittamento dell’acquisizione del trattamento pensionistico che può variare tra 1 e 6 mesi, a seconda del mese di maturazione dei requisiti, sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi. Infatti, la differenza dei mesi già sussiste nell’attuale normativa.
Ad esempio, un lavoratore dipendente che matura i requisiti a gennaio 2011,secondo l’attuale normativa avrebbe acquisito la pensione con decorrenza gennaio 2012,mentre, secondo la nuova disciplina la acquisirà da febbraio 2012 con una differenza di un mese; se lo stesso lavoratore maturasse i requisiti a giugno 2011 i mesi che perderebbe sarebbero, invece, 6 in quanto con l’attuale disciplina, la decorrenza sarebbe stata sempre
gennaio 2012, mentre, con la nuova disciplina, sarà luglio 2012.
Se il soggetto in questione avesse la pensione liquidata da una delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi la decorrenza sarebbe spostata in avanti di 6 mesi sia con la vecchia
che con la nuova disciplina, con una perdita identica a quella dei lavoratori dipendenti.
Per le pensioni acquisite con 40 anni di contributi il ritardo nell’acquisizione della pensione ricalca la situazione descritta per le pensioni di vecchiaia.
Soggetti esclusi La norma in commento, nell’introdurre la nuova disciplina sulle decorrenze, per quanto attiene alle pensioni liquidate prima dell’età pensionabile, fa riferimento all’articolo 1, comma 6, della legge n. 243/2004 e successive modificazioni. Si ricorderà che il citato articolo 1, al comma 8, aveva stabilito che “le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione”. La disposizione in questione era stata interpretata dall’INPS nel senso di ritenere applicabile la precedente disciplina ai
soggetti autorizzati ai versamenti volontari sia con riguardo ai requisiti di accesso al pensionamento sia con riguardo alle decorrenze. Si ritiene pertanto che detti soggetti manterranno – oltre alla disciplina sui requisiti di accesso previsti prima delle due riforme (35 anni di contributi e 57 anni di età, oppure 40 anni di contributi) – anche la vecchia disciplina sulle decorrenze (4 finestre l’anno).
Sarà opportuno, tuttavia, acquisire il parere degli enti previdenziali.

DATA DI PUBBLICAZIONE

23.06.2010

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