Manovra previdenziale 2011

Come si ricorderà, l’articolo 18 del decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011, aveva previsto, a partire dal 1° gennaio 2020, l’aumento graduale da 60 a 65 anni del requisito anagrafico per le lavoratrici dipendenti del settore privato e delle lavoratrici autonome, ai fini del diritto a pensione di vecchiaia nel sistema retributivo, misto e contributivo, a carico dell’AGO, delle forme sostitutive e della Gestione Separata. Il comma 20 dell’articolo 1 del decreto in oggetto ha modificato la citata disposizione anticipando al
2014 l’inizio dell’aumento dell’età pensionabile. Il requisito anagrafico, perciò, verrà elevato secondo le cadenze indicate nella tabella riportata di seguito.
AUMENTO (in mesi) DELL’ETÀ PENSIONABILE DELLE
DONNE

ANNO AUMENTO PREVISTO AUMENTO CUMULATO
2014 1 1
2015 2 3
2016 3 6
2017 4 10
2018 5 15
2019 6 21
2020 6 27
2021 6 33
2022 6 39
2023 6 45
2024 6 51
2025 6 57
2026 3 60
Si ricorda che a questa elevazione, a partire dal gennaio 2013 e con cadenza triennale, va aggiunta l’elevazione relativa all’aumento della speranza di vita rilevata dall’ISTAT. Riguarda tutti i requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento del sistema pubblico, pensioni vecchiaia, pensioni anzianità con quota e assegno sociale. Avrà cadenza triennale attraverso un decreto da emanarsi entro 12 mesi prima della sua decorrenza Il primo aumento dell’età relativo all’aumento della speranza di vita avrà decorrenza gennaio 2013 (decreto entro dicembre 2011) e non potrà superare i 3 mesi. Quindi la tabella per le sole pensioni di vecchiaia uomini e donne, anche del pubblico impiego, adeguata alla ipotesi di aumento della speranza di vita e all’aumento già previsto dell’età pensionabile è la seguente: AUMENTO (in mesi) DELL’ETÀ PENSIONABILE DELLE
DONNE

ANNO UOMINI DONNE
2012 65 anni 60 anni
2013 65 anni e 3 mesi 60 anni e 3 mesi
2014 60 anni e 4 mesi
2015 60 anni e 6 mesi
2016 65 e 6 mesi 61 anni
2017 61 anni e 4 mesi
2018 61 anni e 9 mesi
2019 65 anni e 10 mesi 62 anni e 7 mesi
2020 63 anni e 1 mesi
2021 63 anni e 7 mesi
2022 66 anni e 2 mesi 64 anni e 5 mesi
2023 64 anni e 11 mesi
2024 65 anni e 5 mesi
2025 66 anni e 6 mesi 66 anni e 3 mesi
2026-2027 66 anni e 6 mesi
2028-2030 66 anni e 10 mesi
2031-2033 67 anni e 1 mese
2034-2036 67 anni e 4 mesi
2037-2039 67 anni e 7 mesi
2040-2042 67 anni e 10 mesi
2043-2045 68 anni e 1 mese
2046-2048 68 anni e 4 mesi
Dal 2049 68 anni e 7 mesi
Decorrenza delle pensioni per il personale scolastico Il comma 21 dell’articolo 1 del decreto convertito modifica l’articolo 59 della legge n. 449/1997 disponendo che,
a decorrere dal 1° gennaio 2012 , il personale scolastico può accedere al trattamento pensionistico dalla data di inizio dell’anno scolastico ed accademico successivo.
Com’è noto, il personale del comparto scuola è obbligato a rimanere in servizio per la durata dell’intero anno scolastico e, pertanto, la cessazione dal rapporto di lavoro deve verificarsi sempre il 31 agosto con accesso al trattamento pensionistico dal 1° settembre. Prima della modifica normativa, la decorrenza della pensione, sia di vecchiaia che di anzianità, si verificava
all’inizio dell’anno scolastico ed accademico di maturazione dei requisiti. Con la norma in esame, il legislatore ha invece posticipato la finestra all’inizio dell’anno scolastico e accademico successivo rispetto a quello in cui sono stati maturati i requisiti per la pensione.
Ad esempio, il personale che matura i requisiti nell’anno 2012 potrà cessare il servizio il 31 agosto 2013 con accesso a pensionamento dal 1°settembre 2013. È stata confermata l’applicazione della precedente disciplina per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011. In tali casi, la cessazione dal servizio è avvenuta il 31 agosto 2011 con decorrenza 1° settembre 2011. Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici I commi 22 e 23 dell’articolo 1 modificano l’articolo 3 del decreto legge n. 79/1997, convertito con modificazioni nella legge n. 140/1997, dettando una nuova disciplina in materia di liquidazione dei trattamenti di fine servizio nei confronti dei dipendenti pubblici che maturano i requisiti per l’accesso a pensionamento a decorrere dal 13 agosto 2011(data di entrata in vigore del decreto). La precedente normativa stabiliva che:
  • nei casi di cessazione per limiti di età, limiti di servizio, decesso e invalidità, il trattamento doveva essere erogato entro 3 mesi e 15 giorni successivi al collocamento a riposo;
  • in tutti gli altri casi di cessazione (destituzione dall’impiego, dimissioni e altre cause di decadenza) il pagamento doveva essere decorsi 6 mesi dalla cessazione ma entro i 3 mesi successivi.
Con la nuova norma, i suddetti termini vengono modificati:
  • nei casi di cessazione per
    limiti di età e
    di servizio l’ente erogatore deve effettuare il pagamento decorsi 6 mesi dalla cessazione dal servizio ma entro i 3 mesi successivi;
  • in
    tutti gli altri casi di cessazione il termine decorso il quale deve essere liquidato il trattamento viene elevato a 24 mesi.
Rimangono, invece, confermati i precedenti termini di pagamento (3 mesi e 15 giorni successivi al collocamento a riposo) dei trattamenti di fine servizio:
  • in caso di cessazione per
    invalidità e
    decesso
  • per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima dell’entrata in vigore del decreto (13 agosto 2011)
  • per il personale scolastico che matura i requisiti entro il 31 dicembre 2011.
Si fa presente che le citate modifiche legislative si vanno ad aggiungere a quelle già apportate in materia con la legge n. 122/2010, di conversione del decreto legge n. 78/2010 che ha stabilito diverse modalità di pagamento delle indennità di fine servizio (unica soluzione, due o tre rate annuali a seconda dell’importo del trattamento). La novità introdotta dalla legge in oggetto riguarda soltanto i tempi per il pagamento della prima rata mentre rimane fermo che la seconda e la terza rata devono essere erogate rispettivamente
dopo 12 e 24 mesi dalla prima.

DATA DI PUBBLICAZIONE

20.11.2011

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