Normativa antimafia: novità per gli appalti

Aggiornamento 21/12/2010
Pubblicata la Legge n. 217 dd. 17.12.2010, di conversione con modificazioni del D.L. n. 187 dd. 12.11.2010, recante Misure urgenti in materia di sicurezza Dopo l’approvazione definitiva da parte della Camera, di cui si era dato conto nei giorni scorsi, anche il Senato ha dato il via libera alla conversione in legge del Decreto Legge recante ”
Misure urgenti in materia di sicurezza”, che tratta, tra le altre materie, della tracciabilità dei flussi finanziari.
La Legge n. 217 dd. 17.12.2010 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18.12.2010 Tra le norme confermate e le modifiche introdotte, si segnalano le seguenti:
  • È confermato che le norme
    si applicano ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge (7 settembre 2010) ed ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti;
  • Il termine di 180 giorni previsto per adeguare i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della L 136/2010 (7 settembre 2010), i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, decorrano (anziche` dalla data di entrata in vigore della suddetta legge)
    dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (19 dicembre 2010). Il termine di adeguamento scadrà quindi il 17.06.2011
  • In difformità a quanto previsto dalle linee guida dell’Autorità di Vigilanza (che suggeriva la necessità di una specifica integrazione dei contratti) viene chiarito che i suddetti contratti devono intendersi
    automaticamente integrati con le clausole di tracciabilita` previste dall`art. 3 della L. 136/2010, anche se l’adeguamento non è formalizzato con uno specifico atto aggiuntivo;
  • con riferimento all’eventuale
    reintegro di conti correnti dedicati utilizzati per il pagamento di spese estranee ai lavori, servizi e forniture, viene chiarito che il
    bonifico bancario o postale può essere sostituito anche da altri strumenti di incasso – oltre che di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  • viene
    innalzato da 500 a 1.500 euro il limite delle spese giornaliere per le quali possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di utilizzo del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
  • viene chiarito che l’eventuale costituzione di un
    fondo cassa, cui attingere per le spese giornaliere deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, salvo l’obbligo di rendicontazione;
  • In riferimento all’obbligo di indicazione del
    Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP), viene precisato che, in regime transitorio e sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e delle poste, il CUP può essere inserito nello
    spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento (causale del versamento);
  • Viene precisato che il
    mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, costituisce causa di risoluzione del contratto (e non determina la risoluzione di diritto);
  • viene previsto che la
    sanzione amministrativa pecuniaria (dal 2% al 10% del valore della transazione) si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento, venga
    omessa l’indicazione del codice CIG o del codice CUP
  • viene applicata la
    sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 5% del valore della transazione nel caso di
    reintegro dei conti correnti effettuato con modalità differenti da quelle consentite dall’art. 3 comma 4 della Legge (bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei)
Da ultimo, si segnalano due ordini del giorno, di impegno del Governo, che potrebbero introdurre ulteriori modifiche e semplificazioni: ordine del giorno dd. 9.12.2010 con il quale si impegna il Governo ad istituire un
tavolo tecnico con le associazioni di categoria delle imprese, in particolare di quelle micro e piccole, al fine di monitorare l’applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti contenute nella L. 136/2010 e di
individuarne entro 6 mesi le eventuali criticità applicative e l’impatto soprattutto per le imprese di piccola dimensione. Ciò indurrà a
modificare, ove ne emerga la necessità sulla base delle risultanze dei lavori del suddetto tavolo tecnico, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di risolvere i problemi e le difficoltà operative con particolare riguardo alle micro e piccole imprese.
ordine del giorno dd. 15.12.2010 con il quale si impegna il Governo a valutare l’opportunità dell’emanazione di un regolamento del Ministro dell’interno, per stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni di attuazione dell’art. 3 della L.136/2010 in materia di flussi finanziari, con particolare riferimento all’individuazione dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi e forniture pubblici.
In particolare, il Regolamento ppotrà prevedere limiti minimi di valore al di sotto dei quali i flussi finanziari sono esclusi dalla tracciabilità.
Con la Determinazione n.10 del 22 Dicembre 2010 l'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici, servizi e forniture, fornisce ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari" Allegato: Determinazione n.10 dd. 22.12.2010

DATA DI PUBBLICAZIONE

21.12.2010

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