anticipazione del corrispettivo di appalto

Normativa nazionale: Chiarimenti sull’anticipazione del prezzo

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare n. 112 del 11 agosto, contenente chiarimenti interpretativi in relazione all’anticipazione del prezzo, per assicurare maggiore liquidità alle imprese appaltatrici nel periodo di emergenza sanitaria connessa al Covid-19.

L’articolo 207 del recente Decreto Legge Rilancio (D.L. n.34 del 19 maggio 2020) ha disposto in via transitoria – fino al 31 giugno 2021 – la possibilità per le stazioni appaltanti extra provinciale di elevare dal 20% al 30% l’importo dell’anticipazione del corrispettivo di appalto, disciplinata dall’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici.

Con la nuova circolare, il Ministero fornisce specifiche indicazioni sull’interpretazione della norma, per risolvere alcune criticità insorte in sede applicativa e oggetto di segnalazioni con approfondimenti circa gli ambiti di applicazione della misura, e la disponibilità delle somme da impiegare per l’anticipazione.

In particolare, il Ministero precisa che l’aumento al 30% si applica:

  • alle procedure di appalto in corso: in particolare quelle avviate con pubblicazione di bando o avviso in corso, qualora non siano scaduti i termini di presentazione offerta, sia a quelle che saranno indette a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legge (ovvero 19 maggio 2020) e fino al 30 giugno 2021;
  • a tutti i contratti in corso di esecuzione, indipendentemente dal fatto che gli appaltatori abbiano o meno già percepito una anticipazione sulla base di disposizioni di legge;
  • la circolare chiarisce espressamente che la previsione vale anche per appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie (cd. appalti sottosoglia) ed a quelli indetti nei settori speciali.

L’anticipazione prezzi contenuta nel decreto Rilancio può essere esercitata dalla stazione appaltante “nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”: con tale espressione il legislatore ha inteso porre il solo vincolo della disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti nel quadro economico dell’intervento.

Secondo l’interpretazione ministeriale, la norma non fa riferimento a un capitolo di spesa specificamente destinato all’anticipazione del corrispettivo, anche qualora l’amministrazione lo abbia istituito nel proprio bilancio, essendo evidente che tale interpretazione renderebbe la disposizione inapplicabile laddove un tale capitolo non vi sia, e a maggior ragione per i contratti risalenti a epoca anteriore all’introduzione nel sistema dell’anticipazione del corrispettivo.

Ricordiamo che, a livello provinciale, la disposizione sull’anticipazione del prezzo è prevista all’art. 46 bis della L.P. n26/1993 e riconosce un’anticipazione per gli appalti di (soli) lavori, appaltati in Trentino, per un valore pari al 5% dell’importo di contratto.

Leggi qui la circolare ministeriale n.112 d.d. 11 agosto 2020

DATA DI PUBBLICAZIONE

24.08.2020

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REFERENTE

Marzia Albasini
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