OBBLIGO SACCHETTI DI PLASTICA A PAGAMENTO

LA NORMA Dal 1 gennaio 2018 è entrata in vigore in Italia la legge che regolamenta l’uso dei sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri. Questi sacchetti, comunemente utilizzati nei supermercati per imbustare frutta, verdura e altri prodotti freschi come carni e salumi, devono essere biodegradabili e saranno utilizzati dai consumatori. La legge in questione, approvata lo scorso mese di Agosto, è quella di “conversione” del decreto legge 2017 n.91, conosciuto come “Mezzogiorno” (Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno) Tale decreto ha introdotto nuove misure sull’uso dei sacchetti leggeri, prodotti particolarmente nocivi per la salute dell’ambiente: impone che i sacchetti di plastica per la spesa (meglio conosciuti come “shopper”) con spessore della singola parete inferiore ai 15 micron (0,015 millimetri) debbano avere determinate caratteristiche. In estrema sintesi questi sacchetti devono essere sia biodegradabili che compostabili e certificati come tali da appositi enti. DOMANDE E RISPOSTE Cosa significa biodegradabile? Si intende un prodotto o un composto chimico inquinante che, disperso nell’ambiente, si decompone facilmente in composti meno o per nulla inquinanti. Cosa significa in sintesi compostabile? Per compostabile si intende un materiale che, in seguito alla sua degradazione, naturale o industriale, si trasforma in compost. Cosa intende la normativa per commercializzazione delle borse in plastica? Per commercializzazione s’intende
“la fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti” (art. 218, comma 1, lett.dd-octies del D.lgs 152/2006)
E’ consentita la fornitura di borse in plastica biodegradabili e compostabili? Si, la fornitura di borse in plastica biodegradabili e compostabili è consentita, a patto che siano certificate da enti accreditati e conformi ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 13423/2002. (art.226-bis del D.lgs 152/2006) Cosa s’intende per borse in plastica in materiale leggero? Sono definite borse in plastica in materiale leggero, quelle con uno spessore per singola parete inferiore a 50 micron (0,050 mm) fornite per il trasporto. (art.218 comma 1, lettera dd-quater del D.Lgs 152/2006) Cosa s’intende per borse in plastica (sacchetti) in materiale ultraleggero? Sono definite borse in plastica in materiale ultraleggero quelle con uno spessore della singola parete inferiore ai 15 micron (0,015 mm) richieste ai fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi. Quali sono le borse di plastica distribuibili per il trasporto di merci o prodotti? Oggi le borse di plastica che possono essere distribuite per il trasporto di merci e prodotti: – shopper biodegradabili e compostabili certificate, a prescindere dallo spessore; – borse riutilizzabili, distribuite negli esercizi che commercializzano generi alimentari, che contengano una percentuale di plastica riciclata pari, almeno, al 30 % e che abbiano spessore superiore a 200 micron, se la maniglia è esterna al sacco o a 100, se la maniglia è interna; – borse riutilizzabili, distribuite negli esercizi che commercializzano solo prodotti diversi dai generi alimentari, che contengono una percentuale di plastica riciclata pari, almeno, al 10 % e che abbiano spessore superiore a 100 micron, se la maniglia è esterna al sacco, o a 60, se la maniglia è interna. – borse ultraleggere biodegradabili e compostabili (i classici sacchetti del reparto ortofrutta, gastronomia, pescheria) costituite, almeno dal 40 % di materia prima rinnovabile. Le borse in plastica e le borse in plastica ultraleggere (sacchetti) sopra descritte, possono essere fornite a titolo gratuito? No, gli artt. 226-bis e ter del D.lgs. 152/2006 specificano che non possono essere distribuite a titolo gratuito, rimettendo ai distributori la determinazione del relativo prezzo, che deve, poi risultare dallo scontrino/fattura d’acquisto dei prodotti trasportati. I sacchetti acquistati prima del 31 dicembre 2017 possono essere utilizzati fino all’esaurimento delle scorte o devono essere smaltiti? No, i sacchetti fuori norma e che non soddisfano le specifiche tecniche prescritte non possono essere utilizzati fino ad esaurimento scorte. Il periodo transitorio che intercorre tra emanazione della legge ed entrata in vigore è terminato con il 1 gennaio 2018. I sacchetti di plastica forata a protezione del pane (quelli che di solito si trovano al supermercato, il cosiddetto “pane confezionato”) sono esclusi dagli obblighi relativi ai sacchetti ultraleggeri? Si, questi sacchetti esulano dal campo di applicazione della recente normativa. Si tratta infatti di un tipo di imballaggio diverso dalla busta usata per i prodotti sfusi. Il pane confezionato in busta come ad esempio il pacco di altri prodotti da forno come i biscotti già confezionati non è soggetto alla prezzatura obbligatoria. PULITINTOLAVANDERIE -Gli involucri utilizzati dalle pulitintolavanderie per avvolgere e trasportare i capi puliti devono avere le caratteristiche dei sacchetti per il trasporto di merce? No, in questo caso la normativa ad applicare è diversa. Tali involucri sono imballaggi (al pari degli appendini veicolati spesso insieme a tali involucri) e rispondono alla normativa ed alla contribuzione di CONAI. CALZOLAI – Come adempiono alla norma i calzolai, che non hanno l’obbligo di emettere lo scontrino fiscale? Ferma restando l’applicazione delle norme (utilizzazione di borse dalle caratteristiche tecniche conformi) i calzolai adempiono al divieto di cessione gratuita applicando il relativo prezzo (fornitura a titolo oneroso) che, tuttavia, non trascrivono sullo scontrino, in quanto esentati. ORAFI – Le bustine utilizzate dagli orafi per inserirvi i gioielli lavorati o delle ferramenta per avvolgere minuterie metalliche sono soggette alla normativa? Fermo restando l’approfondimento per tenere conto dei pareri delle diverse Amministrazioni competenti oltre al Ministero dell’Ambiente, sembra che le piccole bustine (spesso con cerniera clip scorrevole in plastica) possano non rientrare nel campo di applicazione della norma. Le borse di plastica possono essere vendute sottocosto? Si, tale possibilità è stata riconosciuta per le buste ultraleggere ad uso alimentare dalla circolare MISE del 7 dicembre 2017 n. 0537605. Tuttavia a tale Ministero rimane la competenza per regolare compiutamente gli aspetti economico-commerciali qui sollevati. Il consumatore può riutilizzare i sacchetti ultraleggeri? Non vi sono elementi ostativi al riguardo. Sul punto il Ministero dell’Ambiente rimanda al Ministero delle Salute, rendendo noto che lo stesso è orientato a consentire l’utilizzo di sacchetti di plastica monouso già in possesso dei consumatori che rispondano ai criteri previsti della normativa sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, e che risultino
“non utilizzati in precedenza e rispondenti a criteri igienici che gli esercizi commerciali potranno definire in apposita segnaletica e verificare, stante la responsabilità di garantire l’igiene e la sicurezza delle attrezzature presenti nell’esercizio e degli alimenti venduti alla clientela”.
In questo caso, sul fronte del riutilizzo, la competenza è del Ministero della Salute. Vi è l’obbligo di segnalare con appositi cartelli l’obbligo di pagamento delle borse in plastica? No, la norma non prevede nessun obbligo in tal senso. E’ buona cosa comunque, da parte dell’azienda segnalare gli obblighi normativi al cliente/consumatore, specificando anche le sanzioni a cui l’azienda va in contro in caso di violazione dei divieti di commercializzazione e di distribuzione gratuita. Sono previste delle sanzioni per chi viola i divieti di commercializzazione e di distribuzione gratuita? Si, la violazione dei divieti di commercializzazione e distribuzione gratuita (artt. 226-bis e 226-ter del D.lgs. 152/2006) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2500 a 25000 €, mentre è aumentata fino al quadruplo del massimo (100000 €) se la violazione riguarda ingenti quantitativi di borse in plastica, oppure un valore di queste ultime superiore al 10 % del fatturato del trasgressore, così come in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi conseguenti ai nuovi divieti. Alcune considerazioni conclusive: Lo scopo della normativa è la riduzione dei rifiuti derivanti da borse in plastica poco riutilizzate, poco riciclate e tendenti a disperdersi nell’ambiente, specialmente nei mari. Quindi, posto lo scopo di ridurre le borse leggere in plastica come già detto, nulla vieta il riutilizzo di tutte le altre borse ammesse alla distribuzione per il trasporto di prodotti, che permette di pagarne una e continuare ad usarla senza doverne pagare di nuove. In conclusione ora che la classica “
bioshopper” ha un prezzo, la relativa pratica di “
usa e getta” assume un costo economico, che si aggiunge a quello ambientale: risparmiare quel costo, riutilizzandola, non fa bene solo al portafoglio, ma costituisce un atto di rispetto verso l’ambiente.
Tele concetto è in linea con lo scopo della direttiva europea, ovvero
“aumentare la consapevolezza del pubblico in merito agli impatti sull’ambiente delle borse di plastica, e liberarsi dall’idea che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso”.
Fonti Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, Norme in materia ambientale, pubblicato sul Supplemento Ordinario n.96 alla G.U. n.88 del 14 aprile 2006. Decreto legge 20 giugno 2017 n.91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n.123 (G.U. 12 agosto 2017 n.188) Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno, pubblicato in G.U. n.141 del 20 giugno 2017. Circolare interpretativa diffusa dal Ministero dell’Ambiente sul proprio sito istituzionale Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.0537605 del 07 dicembre 2017 relativa all’applicabilità della normativa sottocosto agli shoppers ultraleggeri. Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, pubblicata in GU L 365 del 31 dicembre 1994 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, pubblicata in GU L 312 del 22 novembre 2008. Stefano Maglia e Linda Maestri – TuttoAmbiente: Obbligo sacchetti di plastica a pagamento: molto rumore per nulla?

DATA DI PUBBLICAZIONE

21.01.2018

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