Procedure DURC per sanatoria lavoratori extracomunitari

Per la stipula del contratto di soggiorno, lo Sportello unico, oltre a convocare le parti per le dovute verifiche sulla documentazione presentata, provvederà a richiedere il DURC per accertare, dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e correntezza dei versamenti contributivi ed assicurativi del datore di lavoro, nonché quelli dovuti a Cassa Edile. La norma affida al DURC la funzione di certificare l’avvenuta denuncia del lavoratore irregolare agli Istituti ed alla Cassa Edile e l’effettuazione dei relativi versamenti contributivi da parte del datore di lavoro. Il rilascio della certificazione in esame resta escluso dall’applicazione della disciplina contenuta nel D.M. 24 ottobre 2007 in tema di DURC (tempi di rilascio, richiesta di regolarizzazione, silenzio/assenso, ecc.) poiché non riguarda la regolarità contributiva dell’impresa nel suo insieme. Per tale nuova tipologia di DURC, gli enti – Inps, Inail e Cassa Edile – hanno stabilito, congiuntamente, quanto segue:
  1. le richieste dovranno essere inoltrate telematicamente dagli Sportelli unici per l’immigrazione, che, essendo pubbliche amministrazioni, sono tenuti ad acquisire d’ufficio il DURC;
  2. per tali richieste deve essere utilizzata la causale: “Agevolazioni/sovvenzioni/finanziamenti/autorizzazioni”;
  3. nell’apposito campo “specifica uso” il richiedente dovrà inserire nome e cognome, data e Stato estero di nascita, del lavoratore regolarizzato e data di convocazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno, mentre all’interno della richiesta inserirà il codice fiscale dell’impresa interessata ed i relativi riferimenti della sede territoriale Inps, Inail e Cassa Edile di iscrizione.
Le richieste di Durc per la sanatoria dovranno essere emesse, esclusivamente via PEC e soltanto verso lo sportello richiedente, entro un termine di 8/10 giorni.

DATA DI PUBBLICAZIONE

07.10.2012

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