Prodotti alcolici: non obbligo licenza fiscale

L’Agenzia delle Dogane ha divulgato, in data 24 dicembre 2009 la circolare nr. 24/D, in merito al regime impositivo sull’alcole etilico utilizzato per la profumeria alcolica e cosmetici, che chiarisce definitivamente la questione relativa alla detenzione di dette sostanze. In particolare la circolare, al paragrafo 2, precisa che il DM 524 del 9/7/1996 prevede per l’attività di deposito l’obbligo di licenza e dei registri di carico e scarico unicamente per i prodotti sfusi ed intermedi, per qualsiasi quantitativo. Nessuna licenza né registri sono invece prescritti per l’attività di deposito dei prodotti finiti. Tale chiave di lettura è altresì confermata dal paragrafo 3 della circolare, nel quale è chiarito che l’acquirente intracomunitario di prodotti finiti di profumeria alcolica condizionata, ottenuta con alcole denaturato, non ha bisogno di registrazioni, né è soggetto ad adempimenti contabili specifici. Quanto, dunque, alle contestazioni mosse nei confronti di alcune imprese associate,si conferma che i cosmetici condizionati detenuti presso gli esercizi non sono soggetti all’obbligo della denuncia all’UTF e alla conseguente tenuta della contabilità, cartacea o telematica, né alla corresponsione del diritto di licenza.

DATA DI PUBBLICAZIONE

09.02.2010

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