Proroga della Cassa integrazione nel settore dell’edilizia – imprese artigiane
operai dipendenti da aziende industriali e artigiane dell’edilizia (e del settore lapideo):
soli casi di riduzione
le imprese industriali.
imprese artigiane del settore dell’edilizia, può trovare applicazione la disposizione più favorevole prevista per il settore industriale, secondo la quale non è richiesta, ai fini della proroga della CIG, alcuna condizione.
Interpello n. 26 del 1° agosto 2012, la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, dopo aver acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro e dell’INPS, precisa che:
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per le imprese artigiane del settore dell’edilizia, -
la disciplina di riferimento non è contenuta nella Legge n. 164/1975 (che riguarda esclusivamente le imprese industriali), ma occorre fare riferimento all’articolo 1 della Legge n. 14/1970 che estende ai suddetti dipendenti i benefici già previsti in favore dei dipendenti delle imprese edili industriali dall’articolo 1 della Legge n. 77/1963 e che, analogamente alla Legge n. 164/1975,
non pone alcuna
condizione per il riconoscimento della CIG a favore delle imprese artigiane.
sia per le imprese artigiane che per quelle industriali dell’edilizia, la CIG va concessa in tutti i casi in cui sussista
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.