Proroga della Cassa integrazione nel settore dell’edilizia – imprese artigiane

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello al Ministero del Lavoro per avere chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 1 della Legge n. 427 del 6 agosto 1975, recante
“Norme in
materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori
dell'edilizia e affini”.
Ai sensi del predetto articolo, per gli
operai dipendenti da aziende industriali e artigiane dell’edilizia (e del settore lapideo):

“L'integrazione salariale prevista dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n.

77, e successive modifiche, è corrisposta fino ad un periodo massimo di tre

mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, nei
soli casi di riduzione

dell'orario di lavoro
, per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo

di 12 mesi.”
Diversamente, per gli operai dipendenti da imprese industriali, l’articolo 6, comma 1 della Legge n. 164 del 20 maggio 1975
(“Provvedimenti per la garanzia del salario”) prevede che:
“L'integrazione salariale … è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.”
A riguardo, con riferimento alle imprese industriali, lo stesso Ministero del Lavoro, in risposta all’Interpello n. 26 del 5 luglio 2010 ha precisato che la disposizione secondo la quale non è richiesta, ai fini della proroga, una ripresa dell’attività lavorativa trova applicazione a tutte
le imprese industriali.
Alla luce delle suddette disposizioni, è stato chiesto al Ministero se, anche nei confronti delle
imprese artigiane del settore dell’edilizia, può trovare applicazione la disposizione più favorevole prevista per il settore industriale, secondo la quale non è richiesta, ai fini della proroga della CIG, alcuna condizione.
In risposta all’
Interpello n. 26 del 1° agosto 2012, la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, dopo aver acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro e dell’INPS, precisa che:
  • per le imprese artigiane del settore dell’edilizia,
  • la disciplina di riferimento non è contenuta nella Legge n. 164/1975 (che riguarda esclusivamente le imprese industriali), ma occorre fare riferimento all’articolo 1 della Legge n. 14/1970 che estende ai suddetti dipendenti i benefici già previsti in favore dei dipendenti delle imprese edili industriali dall’articolo 1 della Legge n. 77/1963 e che, analogamente alla Legge n. 164/1975,
    non pone alcuna
    condizione per il riconoscimento della CIG a favore delle imprese artigiane.
Ne consegue, pertanto, che
sia per le imprese artigiane che per quelle industriali dell’edilizia, la CIG va concessa in tutti i casi in cui sussista
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Con l’interpello n. 26 del 1°agosto 2012 il Ministero del Lavoro ha precisato che per tutte le imprese industriali esiste la possibilità di proroga a prescindere dalla ripresa, sia pur ridotta, dell’attività lavorativa.

DATA DI PUBBLICAZIONE

26.09.2012

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