Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo del Jobs Act

Di seguito – in estrema sintesi – alcune delle principali modifiche introdotte dalla norma citata. CIGO Le domande
di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (ad esempio eventi meteorologici), possono ora essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
Per le altre tipologie di evento rimane invariato il termine di presentazione della domanda entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. LAVORO ACCESSORIO/VOUCHER Per le prestazioni di lavoro accessorio è previsto il nuovo obbligo di inviare, a mezzo posta elettronica o sms, una comunicazione preventiva alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, contenente le seguenti informazioni: se inviata da
imprenditore non agricolo o professionista:
  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore
  • il luogo di svolgimento della prestazione
  • il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione
se inviata da
imprenditore agricolo
  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore
  • il luogo di svolgimento della prestazione
  • la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.
Tale comunicazione dovrà essere inviata, in entrambi i casi
, almeno 60 minuti prima dell'inizio di ciascuna prestazione di lavoro a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:
voucher.trento@pec.provincia.tn.it
Le modalità di utilizzo del canale sms non sono ancora note. Attenzione: la mancata comunicazione preventiva comporta una sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00, senza possibilità di diffida. Resta ferma la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’Inps. APPRENDISTATO Sono state apportate alcune novità in materia di apprendistato per alta formazione e ricerca (ora attivabile) e per diritto e dovere di istruzione, nel senso che in quest'ultima ipotesi è possibile prorogare la durata del contratto di un ulteriore anno, se alla scadenza l'apprendista non risulta aver acquisito la qualifica o il diploma professionale. Si tratta però di una proroga ammessa solo per i contratti di apprendistato attivati con riferimento al D.lgs 167/2011. NASPI (ex trattamento di disoccupazione) I lavoratori stagionali impiegati nel settore turismo e negli stabilimenti termali possono accedere a un trattamento di NASPI per un periodo più lungo di quello ordinario (1 mese), al verificarsi di determinati eventi. COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO Il lavoratore disabile non assunto attraverso le specifiche liste, può comunque formare la base di riserva se il grado di disabilità è pari o superiore al 60%. Vengono innalzate le sanzioni sul collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili. Per ogni chiarimento l’Area Paghe e Consulenza del Lavoro è a Vostra disposizione ai seguenti numeri: Tiziana Facchini 0461 803708 – Franca Devigili 0461 803710.

DATA DI PUBBLICAZIONE

20.10.2016

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