Pulitintolavanderie: i quesiti sul Green Pass

In questa sezione, Confartigianato risponde ai quesiti inerenti il controllo del Green Pass per le Pulitintolavanderie.

 

L’obbligo di verifica green pass base, che coinvolgerà le attività di servizi alla persona a partire dal 20 gennaio p.v., annovera anche le toelettature per animali? La stessa verifica è da applicarsi per l’accesso alle lavanderie?

In merito al quesito posto sui “servizi alla persona” si fornisce la seguente risposta. L’art. 3 del DL n. 1/22 estende l’obbligo di verifica del green pass “base” per l’accesso ai “servizi alla persona” a partire dal 20 gennaio fino al 31 marzo 2022.
All’interno dei servizi alla persona, il codice Ateco individua una serie di attività e servizi tra i quali rientrano, tra l’altro:

  • Servizi di cura degli animali da compagnia (Codice ATECO 96.09.04) all’interno dei quali sono ricompresi servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in pensione, tolettatura, addestramento, custodia; attività dei canili; attività dei dog-sitter; servizi degli accalappiacani;
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia (Codice ATECO 96.01) che ricomprende attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie.

 

La FAQ appena inserita dal Governo che permette alle imprese di commercio di verificare a campione il green pass base vale anche per le attività commerciali presenti nelle attività artigiane quali pulitintolavanderie, calzolai, sarti, etc.?

Con riferimento al quesito in oggetto si evidenzia quanto segue. Innanzitutto, si ritiene che le attività artigiane, sia di servizi (quali ad es. autoriparazione, calzolai, fotografi, grafici), sia di produzione (quali ad es. sartorie, settore della meccanica, produzione di cornici) non siano soggette all’obbligo di green pass. Infatti, il decreto-legge istitutivo del green pass (DL n. 52/21), e i successivi decreti – che ne hanno via via esteso l’ambito di applicazione – non hanno inserito tali attività tra quelle per le quali è previsto l’obbligo di green pass. Si consideri che lo stesso decreto-legge n. 52 stabilisce che le certificazioni verdi possono essere utilizzate esclusivamente ai fini indicati dalla legge e che “ogni diverso o nuovo utilizzo (…) è disposto esclusivamente con legge dello Stato”; pertanto non è possibile estenderne l’applicazione a casi non espressamente indicati dalla legge.

In secondo luogo, si ritiene al momento che per quelle attività artigiane che svolgono in via secondaria anche un’attività di tipo commerciale l’obbligo di controllo del green pass valga solo per la vendita di beni riconducibile a quest’ultima. Fatta questa distinzione, la FAQ in oggetto, con riferimento alle attività commerciali soggette all’obbligo di green pass, apre la strada a una modalità semplificata di controllo ovvero il controllo “a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali”. Tale modalità rappresenta certamente una semplificazione per le imprese che in tal modo non dovranno controllare il green pass a tutti i clienti al momento dell’accesso presso i locali dell’azienda.

Tuttavia, poiché tale modalità semplificata di controllo non è espressamente prevista dalla legge con riferimento alle suddette attività, si consiglia, in via prudenziale, di contattare gli organi e le autorità locali deputate al controllo al fine di verificarne l’adesione all’interpretazione riportata dalla FAQ in oggetto.

 

Si chiede se l’obbligo per le pulitintolavanderie di richiedere l’esibizione del green pass base ai clienti si estenda anche alle lavanderie self-service?

In merito al quesito posto sull’estensione del green pass ai “servizi alla persona” e salvo diversa indicazione che dovesse emergere dall’emanazione dell’annunciato DPCM che dovrà individuare le attività commerciali necessarie per il “soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”, si fornisce la seguente risposta. L’art. 3 del DL n. 1/22 estende l’obbligo di verifica del green pass “base” per l’accesso ai “servizi alla persona” a partire dal 20 gennaio fino al 31 marzo 2022. All’interno dei servizi alla persona, il codice Ateco individua una serie di attività e servizi tra i quali rientrano, tra l’altro, anche le lavanderie self-service (Codice ATECO 96.01.3 come recentemente modificato dall’Istat).

Pertanto, anche per le lavanderie self-service scatterà a partire dal 20 gennaio l’obbligo di verificare il possesso del green pass “base” di chi accede ai locali aziendali per usufruire del servizio stesso. L’assenza di personale, che caratterizza tali imprese, attiene esclusivamente alla gestione del servizio e non può essere addotto come giustificazione per il mancato assolvimento del suddetto obbligo. Spetterà all’imprenditore, nella sua autonomia organizzativa, scegliere con quale modalità assolvere a tale obbligo. Oltre alla designazione di un addetto al controllo del green pass, si potrebbe ipotizzare l’adozione di un sistema automatizzato che garantisca comunque l’accesso ai locali solo ai soggetti in possesso di green pass “base”.

In considerazione delle difficoltà applicative rispetto all’obbligo previsto dalla legge per le imprese in oggetto, evidenzieremo tali criticità alle istituzioni competenti.

 

DATA DI PUBBLICAZIONE

03.02.2022

CONDIVIDI LA NOTIZIA

REFERENTE

Andrea Paissan
Categorie