Questione fonti rinnovabili: l’Associazione sostiene le istanze della categoria

Onorevoli Deputati e Onorevoli Senatori L'approssimarsi della data di entrata in vigore dei nuovi sistemi di qualificazione degli INSTALLATORI DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI è fonte di gravissima preoccupazione per migliaia di operatori che, a causa di un dispositivo normativo "POCO CHIARO", rischiano di essere esclusi dal mercato. Nello specifico, il Decreto Legislativo n. 28/2011, in attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 15, prevede che A PARTIRE DAL 1° AGOSTO 2013 la qualifica di Responsabile Tecnico per l'attività di installatore di impianti da fonti rinnovabili sia conseguita col possesso di uno dei seguenti requisiti:
  • Laurea in materia tecnica specifica;
  • Diploma di scuola secondaria e almeno 2 anni di inserimento in azienda;
  • Titolo di formazione professionale ed almeno 4 anni di inserimento in azienda.
INCOMPRENSIBILMENTE non vi è alcun riferimento all'abilitazione che la normativa vigente riconosce in capo ai Responsabili Tecnici — coloro che sottoscrivono la cosiddetta "Dichiarazione di Conformità" — che
hanno lavorato per almeno 3 anni in qualità di "operaio specializzato". Esperienza professionale quest'ultima che equivale a non meno di 10 ANNI DI ATTIVITÀ NEL SETTORE.
Peraltro è bene sgomberare subito il campo da qualsiasi equivoco, specificando che tale "SOLUZIONE", o meglio ESCLUSIONE, non trova alcun fondamento nella Direttiva 2009/28/CE e si pone, fra l'altro, in palese violazione del principio comunitario di libera concorrenza e di quello costituzionale di uguaglianza sostanziale. In pratica, QUALORA NON VENISSE FATTA CHIAREZZA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMA, si potrebbe configurare il caso di un Responsabile Tecnico, attualmente qualificato in base al predetto criterio, di una impresa che installa da anni pannelli solari o fotovoltaici, al quale di fatto verrebbe impedito, per la sopravvenienza della norma, di continuare a svolgere il lavoro che svolgeva prima dell'entrata in vigore dei nuovi requisiti. Ricordiamo peraltro che quando entrò in vigore la L. 46/90 (la prima norma professionale degli impiantisti), coloro che avevano i soli requisiti di esperienza professionale furono riconosciuti ex facto come abilitati all'esercizio dell'attività. In questa ASSURDA situazione rischiano di trovarsi OLTRE 80.000 IMPRESE attualmente in attività (circa 700 anche in Trentino), cui verrebbero disconosciute le abilitazioni professionali acquisite secondo le modalità stabilite dall'art.4, lettera d) del DM 37/08 e verrebbe loro (COMUNQUE) NEGATA LA POSSIBILITÀ di QUALIFICARSI E DI CONTINUARE AD OPERARE in uno dei pochi settori di mercato che, pur attraversando un momento di appannamento rispetto alle
performance degli ultimi anni, mostra ancora potenzialità di crescita.
Per tali evidenti ragioni è necessario intervenire rapidamente per EVITARE UN NUOVO CASO "ESODATI". Alleghiamo la mozione parlamentare promossa dalle Confederazioni dell'Artigianato che Vi chiediamo di sostenere con forza.

DATA DI PUBBLICAZIONE

01.05.2013

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