Reverse Charge e sanzioni applicabili

Cos’è il REVERSE CHARGE? E’ Il meccanismo dell’inversione contabile che costituisce una modalità di assolvimento dell’IVA, nel caso in cui l’acquirente sia soggetto passivo d’imposta. Come si applica? Si applica attraverso l’emissione della fattura da parte del cedente o prestatore senza applicazione dell’IVA, obbligo quest’ultimo posto a carico dell’acquirente, soggetto passivo d’imposta. Dal punto di vista operativo, il sistema normativo prevede due metodologie:
  1. l’integrazione della fattura ricevuta dal cedente/prestatore;
  2. l’emissione di un documento denominato autofattura.
Cosa chiarisce l’ultima circolare (16/E dell’11 maggio 2017)? La circolare chiarisce il trattamento sanzionatorio previsto per ogni tipo di violazione in materia di
reverse charge, intervenendo, soprattutto, nella disciplina sanzionatoria dell’inversione contabile.
Le modifiche apportate sono in vigore dal 1° gennaio 2016 e trovano applicazione, per il principio del
favor rei, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti che si sono resi “definitivi” anteriormente al 1° gennaio 2016
. Cos’è il favor rei? E’ il principio in base al quale nessuno può essere assoggettato ad una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile oppure se per la stessa violazione una disposizione successiva prevede una sanzione di entità diversa si applica quella più favorevole al contribuente.
Sanzioni: ecco le ultime novità: Agli errori che ricadono sulla scelta tra
reverse charge e IVA ordinaria si applica una sanzione fissa da 250 euro a 10mila euro. In particolare:
  1. nel caso in cui il cedente o prestatore ha emesso fattura con addebito di IVA come per un’operazione ordinaria, quando invece si doveva applicare l’inversione contabile, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l’operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione dell’imposta;
  2. La stessa regola vale, a patto che non si tratti di ipotesi palesemente estranee al regime dell’inversione contabile, anche per il caso opposto: quando anziché assolvere l’IVA in via ordinaria l’operazione viene sottoposta a reverse charge da parte del cessionario o committente.
In entrambi i casi la sanzione si applica in via solidale a cedente e cessionario e non scatta per singola fattura errata, ma una sola volta per ogni liquidazione periodica con riferimento a ciascun fornitore. Per gli approfondimenti si allega la Circolare Agenzia Entrate n. 16/e dell’11 maggio 2017.

DATA DI PUBBLICAZIONE

05.06.2017

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