Rottamazione cartelle e chiusura liti pendenti: ATTENZIONE ALLE SCADENZE!

Rottamazione cartelle:
SCADENZA RATE
ENTRO IL 31 luglio 2017 scadrà la prima o unica rata
della definizione agevolata
.
Entro la fine del mese, il contribuente che ha indicato nella sua richiesta più di una cartella o di un avviso, potrà decidere quale di essi intende pagare. SE NON PAGO ENTRO IL 31 LUGLIO Il ritardo nel pagamento comporterà la
perdita dei benefici previsti dalla norma.
Con la “definizione agevolata” [articolo 6 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193] i contribuenti hanno la
possibilità di sanare la propria posizione versando esclusivamente il
tributo mancato con
l’esclusione di:
  • sanzioni;
  • interessi di
    mora;
  • ogni altro elemento indicato in cartella e non contemplato tra i precedenti.
Il contribuente che era interessato ad accedere alla procedura doveva presentare entro il 21 aprile 2017 una domanda in base al modello reperibile sul sito dell’Agente della riscossione, nella quale indicare/richiamare i ruoli per i quali richiedere l’agevolazione e l'impegno a pagare in
un’unica soluzione o in, massimo,
5 rate da versare come di seguito:
a) le
prime 3 rate della dilazione, nell’anno 2017, rispettivamente nei mesi di luglio, settembre e novembre di luglio, settembre e novembre e il cui ammontare totale dovrà essere pari almeno al 70% delle somme dovute;
b) le
ultime 2 rate della dilazione, nell’anno 2018, rispettivamente nei mesi di aprile e settembre, il cui ammontare totale dovrà essere pari al restante 30% delle somme dovute.
Chiusura liti pendenti
:
TERMINE DI PAGAMENTO
Il
30 settembre 2017 è Il termine ultimo per la definizione agevolata.
È prevista [articolo 11 del D.L. 50

del 24 aprile 2017 convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96] la possibilità di definizione agevolata anche per le
controversie tributarie
.
Vi anticipiamo brevemente i contenuti e rimandiamo a una circolare che verrà pubblicata prossimamente. La
rottamazione delle liti si applica solo alle controversie in cui è parte l’
Agenzia delle Entrate e a condizione che la
costituzione in giudizio del ricorrente sia avvenuta entro il
31 dicembre 2016, a prescindere dal grado di giudizio in cui ci si trova.
SONO ESCLUSE:
  • liti con costituzione successiva al 31 dicembre 2016;
  • le controversie tributarie con gli enti locali;
  • quelle con l’agente della riscossione, pertanto sono escluse le liti dove è parte Equitalia. (dal primo luglio Agenzia Entrate Riscossione)
  • le controversie per le quali, alla data della domanda di accesso alla rottamazione, sia già intervenuta una pronuncia definitiva;
  • le liti relative alle risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi, accise, IVA all’importazione)
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
BENEFICI La definizione si perfeziona con il
pagamento:
  • degli
    importi indicati nell’
    atto impugnato che hanno formato oggetto di
    contestazione in primo grado (avviso di accertamento, rettifica, liquidazione o altro)
  • degli
    interessi da
    ritardata iscrizione a ruolo [articolo 20, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602] calcolati fino al
    sessantesimo giorno successivo alla
    notifica dell'atto con
    esclusione delle sanzioni collegate al tributo e dagli interessi di mora [articolo 30, comma 1, DPR 602/1973].

DATA DI PUBBLICAZIONE

26.07.2017

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