Schema di D.L. sulla tracciabilità dei flussi finanziari

E’ bene preliminarmente precisare che il testo del decreto è stato
approvato “salvo intese”,
pertanto potrebbero essere apportate ulteriori modifiche nella fase successiva di avvio dei tavoli tecnici tra Ministeri interessati per accordarsi su una formulazione che verrà poi presentata in Parlamento.
Il decreto, nel ribadire che la nuova normativa si applica
da subito ai contratti, e relativi subcontratti, stipulati successivamente alla data del 7 settembre 2010 (data di entrata in vigore della legge n.136/2010), ha chiarito che per
i contratti sottoscritti anteriormente al 7 settembre 2010, ed i relativi subcontratti (anche, si ritiene, se questi ultimi sono stati stipulati successivamente al 7 settembre 2010) devono essere adeguati alle nuove disposizioni nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n.136/2010 e, quindi entro il 7 marzo 2011.
Si precisa che l’adeguamento dei contratti consiste nell’obbligo di
inserire nei contratti le clausole relative agli obblighi di tracciabilità finanziaria e nel conseguente obbligo di
applicare la normativa vigente. Fino a quella data, invece, i pagamenti potranno seguire le regole della disciplina previgente.
Il decreto specifica l’espressione “filiera delle imprese”, che si intende riferita anche ai “
subappalti come definiti dall’art. 118, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratti”. Da tale precisazione, si può dedurre che la normativa si applica ai contratti che
abbiano un collegamento diretto con l’oggetto del contratto principale, mentre non si applica ai successivi anelli della filiera produttiva (ad esempio al fornitore del fornitore) o, ancora, ai contratti la cui fornitura sia generica e non preordinata alla specifica commessa.
Il decreto legge chiarisce che l’espressione riferita ai conti correnti bancari o postali “
dedicati anche in via non esclusiva” consente di utilizzare
uno o più conti correnti, utilizzati promiscuamente
per più commesse pubbliche e che sui medesimi conti correnti possono transitare
anche movimenti finanziari estranei alle commesse pubbliche comunicate. Viene inoltre precisato che
può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente.
L’onere consiste nel
comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti stessi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi
entro 7 giorni dall’apertura, oppure dalla prima utilizzazione del conto corrente per operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. E’ previsto, altresì, l’obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Particolarmente rilevanti ed importanti le modifiche, che sono state apportate all’art. 3 della Legge 136/2010. In particolare, quella che ha equiparato al bonifico bancario o postale
“altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”, consentendo, quindi anche i pagamenti a mezzo ricevute bancarie (RI.BA), che possono essere utilizzate sia in riferimento ai pagamenti di dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali, ai pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, sia per il reintegro di somme provenienti da conti correnti dedicati utilizzate per le spese estranee alle commesse pubbliche.
E’ stato altresì precisato che l’indicazione del
Codice CUP (Codice Unico di Progetto), da riportare negli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione, diviene obbligatoria solo nei casi in cui il CUP sia obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 3/2003, ossia per i progetti di investimento pubblico. Negli altri casi, il codice identificativo da indicare è il
codice CIG (Codice Identificativo di gara), assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
Da ultimo, in riferimento all’obbligo di inserire nei contratti un’apposita clausola che impone l’assunzione degli obblighi di tracciabilità, viene precisato che la violazione di detti obblighi determina la risoluzione di diritto del contratto. In ordine alle
sanzioni previste dal decreto, che si riportano nella tabella sottostante, è stato chiarito che la competenza ad irrogarle spetta al
Prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante e che, contro la irrogazione della sanzione, è possibile proporre
opposizione davanti al giudice del luogo ove ha sede l`Autorità che ha applicato la sanzione stessa.
Comportamento sanzionato Sanzione prevista
transazioni pubbliche effettuate
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 20% del valore della transazione stessa (fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa del contratto)
transazioni pubbliche effettuate
su un conto corrente non dedicato o senza impiegare lo strumento di pagamento consentiti dalla normativa
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione stessa
omessa, tardiva o incompleta
comunicazione alla Stazione appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00.- a 3.000,00.- euro.
reintegro dei conti correnti effettuato con strumenti e modalità diverse da quelle consentite dalla normativa sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 5% del valore di ciascun accredito

DATA DI PUBBLICAZIONE

08.11.2010

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