Sconto contributivo edili, istanza entro il 15 giugno 2015
riduzione contributiva nella misura dell’11,50% in favore delle
imprese edili. Il beneficio, introdotto già a partire dal 1995, è infatti subordinato all’emanazione annuale di un apposito DM. L’INPS ha fornito le istruzioni con la circolare n. 75 del 10 aprile 2015.
periodo di paga che va da gennaio a dicembre 2014 e non si applica al contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua né ai contributi al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
denunce contributive UNIEMENS con competenza fino al mese di maggio 2015. I datori di lavoro dunque possono
inviare le relative
istanze fino al 15 giugno 2015.
datori di lavori classificati:
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nel
settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305
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nel
settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305 e codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P, in quanto non costituenti attività edili in senso stretto.
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essere in possesso della
certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili
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non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione;
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rispettare il contratto collettivo.
istanza deve essere effettuato dal datore di lavoro
esclusivamente in via telematica attraverso il
modulo “Rid-Edil”, disponibile sul sito istituzionale, nella sezione
istanze già trasmesse: in caso che l’istanza sia stata già inviata, e si sia conseguentemente provveduto all’attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2014, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino a maggio 2015.
matricole sospese o cessate: il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltrerà l’istanza avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziendale, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare. Il codice “7N” sarà attribuito relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva e i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
operai non più in forza: i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza, esponendo a zero il valore delle settimane, dei giorni retribuiti e del calendario giornaliero e valorizzando l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”, che contraddistingue appunto gli operai non più in carico presso l’azienda.