Semplificazione delle certificazioni sanitarie

Il disposto normativo,
entrato in vigore il 5 dicembre 2007, contiene alcuni articoli particolarmente importanti fra i quali segnaliamo:
art. 2
Certificazioni sanitarie
Sul territorio provinciale è abolito l’obbligo di presentazione di alcuni certificati sanitari fra i quali evidenziamo:
  • certificato di idoneità fisica per l’assunzione di minori non adibiti ad attività lavorative soggette a sorveglianza sanitaria secondo l’articolo 16 del D.Lgs. 626
  • certificati di idoneità fisica per l’assunzione di apprendisti
  • libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri, estetisti
E’ fatto salvo il rilascio di tali certificazioni qualora richieste per attività da eseguire
fuori dal contesto provinciale e quindi in quelle Regioni ove ancora vige una diversa disciplina.
L’elenco delle certificazioni abolite comprende anche altre voci quali l’idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico per l’attività di autoriparazione (L. 122/92), l’idoneità per le operazioni con l’impiego di gas tossici (R.D. 147/27), l’idoneità fisica al mestire di fochino (D.P.R. 302/56) e l’idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore (D.M. 01/03/74). art. 3
Accertamenti igienico-sanitari
Sul territorio provinciale è abolito (definitivamente) l’obblifgo del libretto di idoneità sanitaria previsto per l’esercizio dell’attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti e bevande. La disposizione non vale per le attività di produzione di
alimenti destinati all’esportazione, qualora la certificazione sanitaria sia richiesta dai Paesei importatori.
art. 7
Procedure amministrative in materia di sicurezza sul lavoro
Il
registro infortuni
non è più soggetto a vidimazione da parte dell’organo di vigilanza territorialmente competente. Inoltre il documento cartaceo può essere sostituito con
registrazioni su supporto informatico, purchè immeditamente stampabili su richiesta dell’organo di vigilanza e riportino tutti i dati previsti dalle indicazioni ministeriali.
La nomina del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione diverso dal datore di lavoro (professionista esterno, dipendente, socio non legale rappresentante, collaboratore familiare) non deve più essere inviata all’organo di vigilanza ma essere comunque prodotta e conservata.
Nulla è variato invece, rispetto all’obbligo di invio dell’autonomina del datore di lavoro, corredata della relazione sugli infortuni dell’ultimo triennio e l’attestazione di frequenza del corso (16 ore). Ci riserviamo, come di consueto, di fornire ulteriori ragguagli qualora la legge subisca modifiche o si venga a conoscenza di interpretazioni diverse da quanto commentato.

DATA DI PUBBLICAZIONE

07.12.2007

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