Semplificazione delle certificazioni sanitarie
entrato in vigore il 5 dicembre 2007, contiene alcuni articoli particolarmente importanti fra i quali segnaliamo:
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certificato di idoneità fisica per l’assunzione di minori non adibiti ad attività lavorative soggette a sorveglianza sanitaria secondo l’articolo 16 del D.Lgs. 626 -
certificati di idoneità fisica per l’assunzione di apprendisti -
libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri, estetisti
fuori dal contesto provinciale e quindi in quelle Regioni ove ancora vige una diversa disciplina.
alimenti destinati all’esportazione, qualora la certificazione sanitaria sia richiesta dai Paesei importatori.
registro infortuni
non è più soggetto a vidimazione da parte dell’organo di vigilanza territorialmente competente. Inoltre il documento cartaceo può essere sostituito con
registrazioni su supporto informatico, purchè immeditamente stampabili su richiesta dell’organo di vigilanza e riportino tutti i dati previsti dalle indicazioni ministeriali.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione diverso dal datore di lavoro (professionista esterno, dipendente, socio non legale rappresentante, collaboratore familiare) non deve più essere inviata all’organo di vigilanza ma essere comunque prodotta e conservata.