Sgravio Contributivo sulle Erogazioni di II Livello

Rispetto ai rinnovi, laddove si limitino a prorogare solo la scadenza originariamente fissata, il deposito non è necessario. Il chiarimento giunge dall’Inps, con il messaggio n. 11019 di data 2 luglio 2012, in risposta ad un quesito avanzato in ordine allo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello. Come noto, presupposto per l’accesso al suddetto sgravio è la stipula di un contratto aziendale di II livello, il quale deve essere depositato presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione. Ciò premesso, nella fattispecie, è stato chiesto all’Inps di chiarire se un contratto, a suo tempo depositato presso la DTL e tuttora in vigore tra le parti, possa essere considerato valido ai fini dello sgravio per periodi successivi sebbene del relativo rinnovo non sia stata data formalmente notizia alla medesima DTL. Nel rispondere a tale quesito, l’Inps precisa che, la normativa che regola la materia prevede la sottoscrizione e il successivo deposito dei contratti di secondo livello per l’ammissione al beneficio. A tal fine, il D.M. stabilisce che la registrazione presso la DTL, ove già non effettuata, possa avvenire entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello stesso D.M.. Per quanto riguarda i rinnovi, che differiscono dalle situazioni di ultrattività (che, di contro – ove prevista – funziona proprio in assenza di rinnovo), laddove essi si limitino a prorogare la scadenza originariamente fissata, senza dar luogo ad una rinegoziazione degli importi e/o dei parametri per il calcolo delle erogazioni, il deposito può anche non essere necessario.

DATA DI PUBBLICAZIONE

05.07.2012

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