Spostamento tra Regioni: stop fino al 27 marzo

Con il Decreto Legge 22 febbraio 2021, entrato in vigore il successivo 24 febbraio, è stato prorogato fino al prossimo 27 marzo 2021 il divieto di spostamento tra Regioni indipendentemente dal “colore” di queste ultime.

Confermate modalità e motivazioni che regolano invece uno spostamento interno alla propria Regione e/o Provincia Autonoma, condizionati ovviamente dalla classificazione “colorata” (Gialla, Arancione o Rossa) del territorio.

Regole più stringenti invece per le zone rosse: non sarà possibile andare a trovare amici o parenti in un’altra abitazione e, fondamentalmente, ci si potrà spostare solo per motivi di lavoro, necessità e salute.

Per ogni spostamento sarà comunque necessario disporre sempre dell’autocertificazione.

 

Scarica qui il DL 22 febbraio che proroga il divieto di spostamento.

Si ricorda che attualmente la Provincia Autonoma di Trento è classificata in ZONA ARANCIONE.

 

Spostamento tra Regioni: cosa dice la proroga del divieto

Il DL 22 febbraio, all’articolo 2, riporta quanto segue:

Fino al 27 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale e’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita‘ ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione“.

Andiamo ad analizzare nel dettaglio cosa cambia a seconda del colore della zona in cui si trova la Regione

 

Zona gialla e arancione

Proseguendo, l’articolo 2 sopra citato indica che:

Fino al 27 marzo 2021, e’ consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno (…) fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilita’ genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Riassumendo:

  • in zona gialla è possibile spostarsi all’interno di tutta la propria Regione o Provincia Autonoma, mentre in zona arancione lo spostamento è consentito solo all’interno del proprio Comune;
  • in ogni caso, è possibile spostarsi una sola volta al giorno verso un’altra abitazione privata;
  • possono spostarsi al massimo due persone oltre quelle che già convivono nell’abitazione;
  • non rientrano nel conteggio bambini con meno di 14 anni (se in macchina con i genitori) e persone disabili o non autosufficienti;
  • va sempre rispettato il limite orario imposto dal coprifuoco: lo spostamento quindi deve svolgersi tra le ore 5 del mattino e le 22 della sera.

Nel caso di zona arancione, è consentito lo spostamento verso altri Comuni (ma non verso i capoluoghi di provincia) qualora chi si sposta parta da un Comune con meno di 5.000 abitanti.
Lo spostamento deve comunque svolgersi nell’arco dei 30 chilometri al massimo.

 

Con riferimento al caso specifico della Provincia Autonoma di Trento, anche se in zona arancione, l’ordinanza provinciale n. 63 del 15 gennaio 2021, consente lo spostamento su territorio provinciale per:

  • recarsi presso servizi e/o attività non sospese. Ci si può dunque spostare nel Comune confinante o, in alternativa, anche verso altri Comuni o capoluogo di Provincia nel caso in cui il servizio o l’attività ricercati non siano disponibili nelle vicinanze;
  • motivi di maggiore convenienza economica.

 

Zona rossa: cosa cambia?

Come evidenziato all’inizio di questo articolo, sono state istituite regole più stringenti per quanto riguarda le zone rosse: non sarà infatti possibile andare a trovare amici e nemmeno parenti in un’altra abitazione.
Gli unici spostamenti consentiti sono quelli lavorativi oppure giustificati da specifici motivi di necessità o salute.

 

Per ogni informazione aggiuntiva si consiglia di accedere al sito del Governo

DATA DI PUBBLICAZIONE

24.02.2021

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