Testo Unico sull’Apprendistato: al termine il periodo transitorio

La nuova disciplina prevista, che ricalca lo schema generale dell’apprendistato previsto dal Decreto-Biagi, riconferma le tre tipologie contrattuali:
  • apprendistato per il conseguimento del diploma professionale;
  • apprendistato professionalizzante;
  • apprendistato per l’alta formazione e la ricerca.
Viene, inoltre, previsto, da un lato, di conferire alla contrattazione collettiva la regolamentazione puntuale del rapporto di lavoro e dall’altro, di demandare alla normativa regionale i profili formativi dell’istituto consentendo a tal fine un periodo transitorio che scadrà il 25 aprile c.a.. Il regime transitorio disciplinato dall’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 167/2011, afferma infatti che: “Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell’offerta formativa pubblicata di cui all’art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti”. Il periodo transitorio, che è decorso dal 25 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del Testo Unico) scadrà il 25 aprile 2012. A partire dal 26 aprile 2012 l’unica disciplina applicabile al contratto di apprendistato sarà quella contenuta del D.Lgs. n. 167/2011. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 29 dell’11 novembre 2011, chiarisce al riguardo che:
  • vi è un chiaro intento di limitare il perpetrarsi della vecchia disciplina non oltre i 6 mesi dall’entrata in vigore delle nuove regole;
  • le vecchie regole trovano applicazione nel periodo transitorio unicamente con riferimento alle tipologie di apprendistato che per essere operative necessitano dell’intervento della contrattazione collettiva e/o delle Regioni.
Il Ministero precisa che la vecchia disciplina rimane in vigore: “fino allo scadere dei 6 mesi a condizione dell’ inapplicabilità della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 167/2011 per mancanza del contestuale intervento delle singole Regioni e della contrattazione collettiva (interconfederale o di categoria)…”. Il Ministero inoltre specifica che non è esclusa la possibilità di concordare i criteri ed i principi direttivi dell’apprendistato mediante accordi interconfederali di tipo territoriale (secondo livello di contrattazione)
“eventualmente cedevoli rispetto alla contrattazione collettiva di settore”.
Tale previsione legislativa, ovvero quella del rinvio alla regolamentazione collettiva e regionale, ha, tuttavia, determinato la non immediata e/o completa fruibilità del nuovo apprendistato da parte degli operatori fintanto che non saranno adottati regolamenti dalle parti sociali e territoriali in tal senso. Si precisa che a tutt’oggi nel settore artigiano non è stato adottato alcun regolamento in tal senso; che la firma dell’accordo tra Confartigianato e le OO.SS è stata fissata per il giorno del 3 maggio c.a.. Nel frattempo, ovvero a decorrere dalla data del giorno di giovedì 26 c.m., non sarà possibile procedere ad assunzioni mediante contratto di apprendistato professionalizzante.

DATA DI PUBBLICAZIONE

23.04.2012

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