TFR in busta paga: come si liquida la quota integrativa della retribuzione

Stessa decorrenza per l'operatività dei nuovi elementi e dei nuovi codici Uniemens istituiti per l’erogazione della Qu.I.R., validi a partire dalle denunce contributive con competenza maggio 2015. Con circolare sopra citata l’Istituto illustra la disciplina relativa alla liquidazione
della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), meglio conosciuta come
TFR in busta paga,
prevista dalla legge di stabilità sulla base delle modalità di attuazione fissate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2015, n. 29, e fornisce istruzioni in ordine alle modalità di valorizzazione degli elementi che compongo il flusso delle denunce contributive dei datori di lavoro (UniEmens). Dopo aver nuovamente evidenziato chi sono i soggetti destinatari e quindi quelli esclusi, i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla Qu.I.R., la Misura della Qu.I.R.., l’Inps si sofferma su alcuni aspetti operativi importanti. Richiesta e liquidazione della Qu.I.R. I lavoratori aventi diritto alla Qu.I.R. sono tenuti a presentare al datore di lavoro apposita
istanza di accesso, predisposta secondo il modello allegato al Dpcm debitamente compilata e
sottoscritta. Il datore di lavoro rilascerà in formato elettronico,
attestazione di ricevimento.
Il diritto alla liquidazione della Qu.I.R. opera a partire dal
mese successivo a quello di
presentazione della predetta istanza, sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero
a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente, ma solo dopo che il
datore di lavoro abbia accertato il possesso dei requisiti e l’assenza delle condizioni ostative.
La
liquidazione della Qu.I.R. è effettuata sulla base delle modalità in uso ai fini dell’erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro:
  • a partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al Finanziamento;
  • a partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al Finanziamento assistito da garanzia.
Accesso al finanziamento assistito da garanzia I datori di lavoro con alle proprie dipendenze
meno di 50 addetti e che, al contempo, non siano tenuti al versamento del
TFR al Fondo di Tesoreria, possono accedere ad un apposito
finanziamento erogato dagli intermediari aderenti all’accordo-quadro stipulato, fra il ministero dell’Economia e delle finanze, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l’Associazione Bancaria Italiana.
Per informazioni rivolgersi ai referenti dell'area Consulenza del Lavoro.

DATA DI PUBBLICAZIONE

23.04.2015

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