Tutela contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali
si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.
transazioni commerciali” si intendono “
consegna di merci o la
prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo
anche l’ambito dei lavori pubblici. Al fine di rafforzare e sostenere tale posizione, la Confartigianato si è altresì attivata per organizzare un incontro con Tajani, Vicepresidente della Commissione europea e responsabile per l'Industria e l' Imprenditoria.
stipulati con i consumatori (privati), oltre che per i debiti oggetto di
procedure concorsuali a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito, oltre che i pagamenti effettuati a titolo di
risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
-
tra imprese -
tra professionisti -
tra professionisti ed imprese -
tra imprese /professionisti e pubbliche amministrazioni.
dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato dall'impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile) ed hanno
decorrenza
automatica, senza che sia necessario uno specifico atto di messa in mora del debitore.
-
30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. La norma precisa che non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste d’integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; -
30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando
non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; -
30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è
anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; -
30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura in epoca non successiva a tale data.
le parti possono derogare ai termini sopra indicati, pattuendo termini di pagamento superiori.
termini superiori a 60 giorni non devono essere gravemente iniqui per il creditore e devono essere pattuiti espressamente, con clausola provata per iscritto.
non superiore a 60 giorni, purché ciò avvenga in modo espresso, con clausola provata per iscritto e
quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
importo forfettario di Euro 40, a titolo di risarcimento del danno. È fatta comunque salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.
gravemente inique in danno del creditore relativamente a:
-
termine di pagamento, -
saggio degli interessi di mora, -
risarcimento per i costi di recupero del credito.
pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi ed il risarcimento previsti dalla disciplina in esame sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|