Rimborso accise gasolio: domanda entro il 30 aprile per i consumi del primo trimestre 2026

16/04/2026

Rimborso accise gasolio: domanda entro il 30 aprile per i consumi del primo trimestre 2026

Come previsto dalla normativa, entro il 30 aprile 2026 le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda per il rimborso delle accise sul gasolio commerciale consumato dal 1° gennaio al 31 marzo. Il rispetto del termine è essenziale: la mancata presentazione della dichiarazione comporta la perdita del diritto al rimborso.

 

Criteri di determinazione del rimborso

Per il primo trimestre 2026, il rimborso delle accise è calcolato distinguendo i consumi effettuati prima e dopo il 19 marzo, data di entrata in vigore del Decreto-Legge n.33 del 18 marzo 2026.

Tale distinzione è necessaria in quanto il decreto ha modificato, nel corso del trimestre, l’aliquota normale di accisa sul gasolio. L’aliquota agevolata resta invariata, mentre l’importo rimborsabile varia in funzione della data del rifornimento.

 

Soggetti interessati

Il beneficio è riconosciuto alle imprese che esercitano attività di trasporto merci, in particolare:

  • Le imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi
  • Le imprese che svolgono autotrasporto in conto proprio, regolarmente autorizzate
  • Le imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea in possesso dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria

I consumi agevolabili devono riferirsi a veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate. Restano esclusi dal beneficio i consumi relativi a veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.

 

Presentazione della domanda: modalità, scadenza e documentazione

La domanda di rimborso delle accise sul gasolio commerciale relativo ai consumi del primo trimestre 2026 deve essere presentata entro il 30 aprile 2026. La dichiarazione può essere trasmessa:

  • Tramite Servizio Telematico Doganale (EDI)
  • Tramite PEC all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente
  • In forma cartacea esclusivamente in via residuale, nei casi previsti

 

Per la compilazione è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il software aggiornato per il primo trimestre 2026. Ai fini del rimborso e degli eventuali controlli, le imprese devono conservare le fatture di acquisto del carburante, recanti l’indicazione della targa del veicolo rifornito.

In allegato all’articolo è disponibile l’informativa ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contenente le istruzioni operative e i riferimenti normativi di dettaglio.

 

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Referente

Mattia Falsirolli
Mattia Falsirolli

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