Impiego di lavoratori tramite agenzie di somministrazione: obbligo di comunicazione – sanzioni
Si ricordano alle aziende che si avvalgono di lavoratori in somministrazione, ossia per il tramite di agenzie di lavoro interinali, i seguenti obblighi di comunicazione:
comunicare ogni dodici mesi (entro il 31 gennaio di ogni anno), il numero e la qualifica dei lavoratori in somministrazione, i motivi relativi alla stipula dei contratti di somministrazione e la durata degli stessi;
comunicare prima della stipula del contratto di somministrazione, il numero dei lavoratori in somministrazione ed i motivi di ricorso alla somministrazione di lavoro (ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, la comunicazione può essere effettuata entro i cinque giorni successivi).
In riferimento alla comunicazione annuale il Ministero del Lavoro ha stabilito che il termine per l’effettuazione è il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Per l’anno 2014 l’obbligo di comunicazione scade il 31 gennaio 2015.In caso di mancata comunicazione o di non corretto assolvimento, sono previste sanzioni da € 250,00 fino a € 1.250,00.Le aziende interessate a tale adempimento sono invitate a contattare l’Area Paghe e Consulenza del Lavoro: