Min. Lavoro: rilascio del DURC e modifiche normative in materia di semplificazione amministrativa
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nell’ambito delle procedure di selezione del contraente, deve essere acquisto un DURC per ciascuna procedura; tale DURC attesta che la ditta è in regola alla data di rilascio del Documento emesso ai fini della partecipazione alla procedura di selezione ed ha validità trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto; analogamente, ha validità trimestrale il DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesta la regolarità alla data dell’autocertificazione che è stata indicata nella richiesta; in entrambi i casi, il DURC può essere utilizzato dalla stazione appaltante all’interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini dell’aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità (purché non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di aggiudicazione e/o alla data di stipula); -
per le fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l’obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito; analogamente, in sede di liquidazione di fatture relative ai contratti pubblici per servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento; -
il DURC deve essere richiesto anche nel caso di “appalti” relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto; nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all’oggetto e non allo specifico contratto.