Addio studi di settore: arrivano gli indici di affidabilità
esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta.
la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale del contribuente valutandone il grado di affidabilità con una scala da 1 a 10.
31 dicembre del
periodo d’imposta per il quale sono applicati e saranno soggetti a
revisione almeno ogni
due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione.
31 dicembre 2017, il Provvedimento dell’Agenzia verrà emanato
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della manovra correttiva.
dichiarazioni fiscali, dalle
fonti informative disponibili presso l’
Anagrafe tributaria, le Agenzie fiscali, l’INPS, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Corpo della Guardia di Finanza, nonché da “altre fonti”.
contribuenti, ai quali si applicano gli indici, dichiarano i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.
programmi informatici per la compilazione e la trasmissione.
ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi,
per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al relativo regime premiale.
sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il
pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.
iniziato o cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 54, comma 1 T.U.I.R. di
ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.
benefìci:
esonero dall’apposizione del
visto di conformità per la
compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
esonero dall’apposizione del
visto di conformità ovvero dalla prestazione della
garanzia per i
rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
esclusione dell’applicazione della
disciplina delle
società non operative ex art.30 L. n. 724/1994 anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'art.2 D.L. n. 138/2011;
esclusione degli
accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973, e all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972;
anticipazione di
almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei
termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972;
esclusione della
determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.