Interventi manutenzione ordinaria e straordinaria: individuati i beni significativi e il loro valore
IVA agevolata al 10% per le prestazioni aventi per oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata nel caso di utilizzo/cessione di beni significativi individuati dal D.M. 29 dicembre 1999.
è stata fornita una interpretazione autentica rispetto al contenuto dell’art. 7 c. 1 lettera b) e del D.M. 29/12/1999 per cui:
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L’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’AUTONOMIA FUNZIONALE DELLE PARTI rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato D.M. -
Come valore dei predetti beni
deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto SOLO di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, SIA DELLE MATERIE PRIME che DELLA MANODOPERA IMPIEGATA PER LA PRODUZIONE DEGLI STESSI E CHE, COMUNQUE, NON PUO’ ESSERE INFERIORE AL PREZZO DI ACQUISO DEI BENI STESSI.”
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La fattura emessa ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/1972 dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato
deve indicare: -
a) oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione (appalto, opera, fornitura con posa); -
b) anche i beni di valore significativo (di cui al DM già richiamato) che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.
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Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge (attualmente in discussione alla Camera dei Deputati!) -
Non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.