Erogazioni pubbliche: dal 1° gennaio 2023 sanzioni per chi non adempie

01/12/2022

Erogazioni pubbliche: dal 1° gennaio 2023 sanzioni per chi non adempie

In cosa consiste l’obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute (contributi)?

Da alcuni anni è in vigore la legge per la concorrenza e il mercato (Legge. n. 124/2017  – Legge annuale per il mercato e la concorrenza, articolo 1, commi 125–129), che ha introdotto l’obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute, se queste sono pari o superiori a 10.000 euro e fissa al 30/06 di ogni anno il termine entro cui devono essere pubblicate le erogazioni ricevute nell’anno precedente.

Le erogazioni vanno considerate secondo il criterio di cassa. Devono quindi essere conteggiati gli importi erogati / incassati, mentre sono esclusi quelli solo concessi.

Per le erogazioni 2021 la scadenza è stata prorogata al 31/12/2022, mentre per quelle ricevute nel 2022 rimane valido il termine del 30/06/2023.

Le sanzioni

In caso di inosservanza dell’obbligo, è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro.

La novità è che dal 1° gennaio 2023 sono previsti controlli e l’effettiva applicazione delle sanzioni.  

 

Come procedere

Fai una verifica con il tuo commercialista

Confrontati con il tuo commercialista, per verificare se le erogazioni che hai ricevuto nell’anno di riferimento (somma di tutti i contributi erogati/incassati) sono di importo uguale o superiore a 10.000 euro.

Se il commercialista conferma l’obbligo di pubblicazione,  chiedi se tutti i  contributi sono pubblicati sul Registro nazionale degli aiuti (RNA). Se non lo sono fatti compilare la tabella che trovi qui in allegato tabella-dei-contributi-ricevuti

Verifica che le erogazioni ricevute siano state puntualmente indicate nella nota di bilancio.

Se il tuo commercialista ti ha confermato che tutti i contributi sono pubblicati nel RNA, devi pubblicare la seguente dicitura:
“obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE xxxxxx (inserisci il codice fiscale della tua azienda) https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

Altrimenti pubblica la tabella che ti ha compilato il tuo commercialista.

In quale pagina del sito vanno pubblicate queste informazioni?
La norma non lo specifica, ti suggeriamo nella homepage del tuo sito dove sono riportati i riferimenti dell’azienda, la P.IVA e la politica in tema di privacy (privacy policy).

Tieni la contabilità con Trentino Imprese? Non devi preoccuparti di nulla.
Se hai l’obbligo di pubblicazione e non hai un sito internet aziendale, il tuo consulente fornirà tutte le indicazioni  utili alla pubblicazione.
Riceverai una notifica quando i dati saranno online, consultabili nella tua pagina su Trovarti.

Altrimenti, compila il formulario cliccando

Provvederemo poi noi alla pubblicazione nella tua pagina TrovArti.

Attenzione: questo servizio è riservato alle imprese associate.
Per ragioni organizzative, potremo gestire solo le richieste pervenute entro i termini previsti e attraverso il link riportato qui sopra, mentre non ci sarà possibile gestire richieste pervenute oltre la scadenza o con altre modalità, ad esempio via e-mail.

Chiamaci al numero 0461 803712 (referente: Giuliano Caldera) o scrivi una e-mail a marketing@artigiani.tn.it 

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