Iscrizione alla White List

1) Cosa sono le White List

Sono elenchi istituiti presso ogni Prefettura, che hanno come scopo quello di rendere più efficaci i controlli antimafia con riferimento a quelle attività imprenditoriali considerate più a rischio per quanto riguarda le infiltrazioni di carattere mafioso.

Conseguentemente, l’iscrizione agli Elenchi tenuti dal Prefetto diventa, per le imprese operanti nei settori più a rischio, obbligatoria per accertare l’assenza di pregiudizi nella materia dell’antimafia, nell’ambito dei rapporti contrattuali, diretti o indiretti, con la pubblica amministrazione.

2) Quali sono le attività imprenditoriali iscrivibili nell’elenco prefettizio ritenute più a rischio di infiltrazione mafiosa?

Esse sono quelle espressamente individuate nell’art.1, comma 53 della Legge 190/2012:

(a) ABROGATA *
(b) ABROGATA (*)
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri;
i-bis) servizi funerari e cimiteriali; NEW!
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; NEW!
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti NEW!

NOTE:
* L’attività di “trasporto di materiali a discarica per conto di terzi” è stata abrogata dal 7 giugno 2020 (art.4bis comma 1 lettera a) D.Lgs 23/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 40/2020);
(*) L’attività di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi” è stata abrogata dal 7 giugno 2020 (art.4bis comma 1 lettera a) D.Lgs 23/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 40/2020);
NEW! Lettere aggiunte dal 7 giugno 2020 (art.4bis comma 1 lettera b) D.Lgs 23/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 40/2020).

3) Chi deve iscriversi alle White List?

Le imprese che esercitano, con attività primaria o anche residuale, le attività sopra descritte potranno presentare domanda di iscrizione alla White List. Vale la pena precisare che l’iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l’informazione antimafia liberatoria – anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti (subappalti o sub-affidamenti quali forniture con posa in opera o noli a caldo) relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Conseguentemente, le imprese iscritte alle White List non dovranno presentare altri documenti alle Stazioni appaltanti ai fini della c.d. “liberatoria antimafia”.

4) Dove va presentata l’istanza di iscrizione alle White List?

Al fine di poter essere iscritti alle White List le imprese possono presentare domanda di iscrizione alla Prefettura Competente, ossia la Prefettura della provincia dove l’impresa ha la propria residenza o sede legale.

Per la Provincia di Trento, il legale rappresentante della società (o il titolare dell’impresa individuale) deve presentare istanza al Commissariato del Governo di Trento mediante la modulistica che trovate in allegato al presente articolo (presente anche sul sito http://www.prefettura.it/trento/contenuti/64971.htm). Nell’istanza dovranno essere specificati il settore o i settori di attività per cui si chiede l’iscrizione.

5) Quali documenti allegare all’istanza?

All’istanza dovranno essere allegate la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni, rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell’art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi (vedi moduli allegati).

6) Come va trasmessa l’istanza?

L’istanza potrà essere trasmessa per posta elettronica certificata all’indirizzo PEC sicurezza.comgovtn@pec.interno.it specificando nell’oggetto “richiesta iscrizione in white list“, oppure per posta ordinaria al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento- Ufficio Antimafia- C.so III Novembre ,11 – 38122 Trento.

7) A quali condizioni è soggetta l’iscrizione alle White List?

L’iscrizione è soggetta alle seguenti condizioni, che vengono verificate dalla Prefettura di competenza:

– assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia);

– assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa di cui all’art. 84, comma 3, del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia).

La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l’insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l’iscrizione dell’impresa nell’elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all’interessato.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l’istanza di iscrizione dandone notizia all’interessato.

8) Cosa devo fare se c’è stata una modifica societaria?

Qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica, mediante l’apposita modulistica rinvenibile sul sito del Commissariato, in fondo alla pagina .

9) Cosa devo fare alla scadenza dell’iscrizione?

Un mese prima della scadenza, il Commissariato del Governo invierà una PEC alla quale sarà necessario rispondere entro i successivi 30 giorni e comunicare la volontà di permanere nella white list, mediante l’apposita modulistica rinvenibile sul sito del Commissariato, in fondo alla pagina

La mancata comunicazione entro 30 giorni comporta la cancellazione dell’iscrizione. Sarà pertanto necessario procedere con nuova iscrizione.

10) Quanto dura l’iscrizione alla White List?

L’iscrizione è valida per 12 mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

 Attenzione!!!: L’impresa iscritta nell’elenco deve comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica, mediante l’apposita modulistica.

La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione.

11) Perché due elenchi differenti?

Le pubbliche amministrazioni possano rivolgersi alle imprese dopo aver accertato che sia stata presentata domanda di iscrizione (a prescindere, quindi, dalla effettiva registrazione nell’Elenco). Proprio per questo, sul sito del Prefetto di competenza sono presenti due elenchi differenti: quello di coloro che hanno presentato domanda (Elenco imprese richiedenti) e quello degli iscritti e abilitati (Elenco imprese iscritte White List).

Resta inteso che la Stazione Appaltante che abbia poi aggiudicato e stipulato il contratto (o autorizzato il subappalto) esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata ad informare la competente Prefettura di essere in attesa del provvedimento definitivo.

12) Cosa succede in caso di diniego di iscrizione alla White List?

In caso di sopravvenuto diniego dell’iscrizione da parte della Prefettura competente, i contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione vengono revocati, salvo che l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

Allegati:

Modello 3 Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Modello 2 Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA

allegato B – Istanza per l’impresa individuale

allegato B1 – Istanza per l’impresa organizzata in forma societaria o collettiva

Ulteriore modulistica per casi particolari può essere scaricata dal sito del Commissariato, in fondo alla pagina.

A chi rivolgersi

Marzia Albasini

Via Brennero, 182 – Trento
Tel: 0461/803702
Fax: 0461/824315

 

 

 

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