Decreto Ristori quater in vigore dal 30 novembre 2020

04/12/2020

Decreto Ristori quater in vigore dal 30 novembre 2020

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Ristori quater” entrato in vigore il 30/11/2020.

Di seguito le novità che interessano le aziende con dipendenti:

Con l’art. 2 viene disposta la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte (e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale), e dei contributi previdenziali ed assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020 (16/12/2020) per le imprese e i professionisti che:

  • hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
  • per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019;
  • per i soggetti che esercitano le attività economiche sospesea seguito del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (vedi scheda allegata: punto A);
  • ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse e arancionicome individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute (vedi scheda allegata: punto B);
  • per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del decreto Ristori bis, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute (vedi scheda allegata: punto C)Zone di appartenenza al 26/11/2020:
    • Area gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto,
    • Area arancione: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria
    • Area rossa: Abruzzo, Campania, Calabria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 

Viene disposto che i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) ossia le 18 settimane (9+9) sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 – data di entrata in vigore del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020).

 

 

Esteso il contributo automatico del Decreto Ristori agli agenti e rappresentanti di commercio che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato agenti Ristori quater.

Per poterne beneficiare occorre che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  • apertura della partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Si ricorda che, per i soggetti che avevano presentato istanza ai sensi del DL Rilancio il riconoscimento sarà automatico, mentre per coloro che non avevano presentato istanza per il precedente contributo DL Rilancio, l’istanza per i contributi DL Ristori quater va presentata entro il 15 gennaio 2021.

 

Previste due possibilità alternative:

  • il secondo acconto Irpef, Ires e Irap slitta dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione.
  • la proroga si allunga al 30 aprile per le imprese con un fatturato fino a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del volume d’affari nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

 

 

E’ stata stabilita la proroga al 10 dicembre 2020 del termine per la presentazione dei modelli REDDITI 2020 e della dichiarazione IRAP 2020;

Slittano le rate di dicembre.

Per coloro che hanno aderito al saldo e stralcio e alla rottamazione ter prevista una proroga di circa tre mesi. Le rate dovute e già sospese dai decreti anti Covid e che secondo il decreto Rilancio si sarebbero dovute versare entro il 10 dicembre slittano tutte al 1° marzo 2021.

Slittano al 16 marzo 2021 i contributi, le ritenute e l’Iva del mese di dicembre dovuti da imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

 

Una nuova possibilità per poter rateizzare i debiti fiscali e contributivi.

Con la presentazione della richiesta di dilazione scatta anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive.

Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli dello stato di difficoltà economica.

 

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