13/02/2026
Formulario rifiuti digitale: scatta l’obbligo dal 13 febbraio per le imprese iscritte al RENTRI
A partire da oggi, 13 febbraio 2026, l’emissione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato digitale diventa obbligatoria per la maggior parte dei soggetti iscritti al RENTRI. Sebbene siano previste alcune eccezioni che consentono ancora l’uso del formato cartaceo, il passaggio al digitale segna una svolta importante nella gestione degli adempimenti ambientali.
Segnaliamo che Confartigianato Imprese e altre Associazioni di Categoria hanno avanzato diverse proposte di proroga durante l’esame del “DL Milleproroghe” alla Camera. Tuttavia, poiché la conversione in legge del decreto avverrà entro il 1° marzo (quindi successivamente alla scadenza del 13 febbraio), al momento l’obbligo rimane confermato. Sarà nostra cura avvisare tempestivamente le imprese in caso di novità legislative.
Ecco una sintesi dei soggetti obbligati e dei casi in cui è ancora ammesso il cartaceo.
Chi è obbligato a utilizzare il FIR Digitale?
L’obbligo riguarda le imprese iscritte al RENTRI secondo i seguenti criteri:
- Aziende con più di 10 dipendenti: hanno l’obbligo di FIR digitale per tutti i rifiuti (pericolosi e non pericolosi).
- Aziende con meno di 10 dipendenti: l’obbligo di FIR digitale scatta solo per i rifiuti pericolosi (per i non pericolosi è ancora ammesso il cartaceo).
- Settori specifici (edilizia e demolizione, scavo, agricoltura, agro-industria, silvicoltura, pesca, commercio, servizi e sanità) iscritti al RENTRI: l’obbligo di FIR digitale è limitato ai soli rifiuti pericolosi.
Chi può continuare a utilizzare il FIR cartaceo?
Il formato cartaceo resta utilizzabile nei seguenti casi:
- Imprese fino a 10 dipendenti (anche se iscritte al RENTRI) per la produzione di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, trattamento acque, depurazione o abbattimento fumi.
- Imprese dei settori costruzione, demolizione, scavo, commercio, servizi e sanità: per i rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti (es. un’impresa edile un’impresa edile che produce rifiuti speciali non pericolosi, per esempio “rifiuti misti da attività di costruzione e demolizioni CER 17.09.04” o “imballaggi in materiali misti CER 15.01.06” potrà emettere il formulario cartaceo anche se ha più di 10 dipendenti).
- Attività esonerate dall’iscrizione al RENTRI: centri estetici, parrucchieri e tatuatori continueranno a utilizzare il formulario cartaceo anche per i rifiuti pericolosi.
Chi decide il flusso di emissione del Formulario?
E’ sempre il produttore del rifiuto che decide se emettere il Fir cartaceo o digitale in base agli obblighi.
Il trasportatore potrà emettere il formulario digitale per conto del produttore?
Come già avviene per il formato cartaceo, il trasportatore può emettere il FIR digitale per conto del produttore. Resta inteso che la responsabilità della correttezza delle informazioni riportate rimane in capo al produttore del rifiuto.
Come prepararsi:
Per essere pronti all’utilizzo dei formulari digitali, è necessario adottare un sistema di firma digitale. Le opzioni consigliate dal RENTRI sono le seguenti: firma tramite l’applicazione WEB-servizi di supporto o App RENTRI FIR (opzione consigliata).
Procedura operativa:
- Accesso al portale: accedere all’area “OPERATORI” del portale RENTRI con le proprie credenziali.
- Certificato di firma: emettere il certificato di firma remota RENTRI seguendo la procedura guidata.
- Configurazione App: scaricare, installare e configurare l’App RENTRI FIR Digitale sui propri dispositivi mobili prima di effettuare il primo smaltimento.
Per maggiori informazioni sul FIR digitale si rimanda al materiale didattico pubblicato sul portale RENTRI ed in particolare:
- FIR digitale come prepararsi al 13 febbraio 2026
- i servizi di supporto e l’APP del RENTRI per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale
Per approfondimenti consultare il sito www.rentri.gov.it

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