Obbligo di Codice CIN per strutture ricettive: scadenza entro 60 giorni dal 3 settembre 2024

04/09/2024

Obbligo di Codice CIN per strutture ricettive: scadenza entro 60 giorni dal 3 settembre 2024

 

Che cos’è il CIN?

Dal 3 settembre 2024, tutte le strutture ricettive italiane, comprese quelle alberghiere, extra-alberghiere, gli alloggi per uso turistico, i campeggi e i rifugi alpini, dovranno dotarsi di un Codice Identificativo Nazionale (CIN). Questo codice, obbligatorio anche per chi gestisce strutture in forma non imprenditoriale, dovrà essere richiesto entro un periodo di 60 giorni. Le autorità provinciali stanno informando i gestori delle strutture ricettive riguardo a questo nuovo obbligo.

Il CIN è destinato a identificare ufficialmente le strutture ricettive e gli immobili adibiti a locazioni brevi o per finalità turistiche. Una volta ottenuto, il codice dovrà essere chiaramente indicato in ogni annuncio pubblicitario, sia online che offline, e visibilmente esposto all’esterno della struttura.

Il mancato rispetto di questa normativa comporterà sanzioni e potrà portare alla cancellazione o alla mancata pubblicazione degli annunci online.

 

Come richiederlo?

Per richiedere il CIN, è necessario accedere al portale dedicato (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/) utilizzando SPID o CIE. Durante la procedura, sarà richiesto di inserire i dati catastali dell’immobile.

Per ulteriori dettagli, è disponibile un manuale aggiornato.

 

FAQ e approfondimenti

Qui trovi anche tutte le varie FAQ sul tema.

Si evidenzia una importante FAQ da dover considerare: devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili, tutte le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ovvero per finalità turistiche, senza fornitura di servizi aggiuntivi, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023. Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito del Ministero del Turismo ai seguenti link:

https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/

https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/

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