Siglato l’accordo di rinnovo del CCNL area Meccanica

21/11/2024

Siglato l’accordo di rinnovo del CCNL area Meccanica

Lo scorso martedì 19 novembre è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL Area Meccanica scaduto il 31 dicembre 2022.

Il CCNL Area Meccanica riguarda le imprese del settore metalmeccanico, dell’installazione di impianti, del settore orafo, argentieri, autoriparazioni, odontotecnici, del restauro ed ora il campo di applicazione è esteso anche alle imprese artigiane che svolgono attività di progettazione industriale e di macchine ed alle imprese (anche non artigiane) che operano nei settori della metalmeccanica ed installazione di impianti specializzate nei servizi svolti nell’ambito di attività subacquee.

L’accordo è stato sottoscritto tra le federazioni aderenti a Confartigianato Imprese, le altre organizzazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil.

 

Acconto sui futuri aumenti contrattuali – AFAC

Il rinnovo ha vigenza per il quadriennio 2023-2026, già parzialmente coperto economicamente con l’intesa del 21 dicembre 2023, che prevedeva il riconoscimento ai lavoratori di un importo mensile a titolo di AFAC pari a 96 euro al 4°livello. Tale elemento economico, in erogazione fino al 30 novembre 2024, cesserà di essere erogato a titolo di “Acconto” e diverrà a tutti gli effetti parte della retribuzione tabellare a partire dal 1°dicembre 2024.

 

Nuovi aumenti retributivi

A decorrere dal 1°dicembre 2024 ai lavoratori saranno corrisposti i nuovi aumenti retributivi distribuiti in 4 tranches secondo il calendario previsto dall’Accordo (Allegato 1).

Per ogni singola categoria i nuovi importi degli aumenti a regime sulla retribuzione tabellare saranno:

  • Metalmeccanica e Installazione impianti: 120 euro al 4°livello
  • Orafi, Argentieri e Affini: 120 euro al 4°livello
  • Restauro: 144 euro al 4°livello
  • Odontotecnici: 109 euro al 4°livello

Gli importi sopra indicati saranno riparametrati per tutti gli altri livelli di inquadramento in uno specifico accordo che sarà sottoscritto nei prossimi giorni.

 

Vacanza contrattuale

L’accordo non prevede l’erogazione di Una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale complessivo che va dal 1° gennaio 2023 al 30 novembre 2024, considerato che:

  • il periodo 1°gennaio 2023 – 31 agosto 2024 non da luogo ad Una tantum così come previsto dall’accordo del 21 novembre 2023;
  • mentre per i 3 mesi che vanno dal 1°settembre al 30 novembre 2024, con l’accordo dello scorso 19 novembre, tra le Parti è stato concordato “che ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale operano i nuovi minimi previsti dal presente accordo”.

L’incidenza economica del periodo di vacanza contrattuale è stata quindi quantificata nella determinazione dei nuovi minimi retributivi.

 

Apprendistato – Scatti d’anzianità

L’accordo, inoltre, introduce gli scatti di anzianità per gli apprendisti nella misura di 10 euro a decorrere da gennaio 2025.

 

Parte Normativa

Si segnalano le seguenti novità:

  • conferma delle 16 ore di formazione continua per i lavoratori;
  • ampliamento del periodo di preavviso in caso di licenziamento e di dimissioni.

 

Orario di lavoro

Sono state apportate modifiche all’art. 18 “Orario di lavoro” che consentono, da ora in avanti, di stipulare accordi individuali tra azienda e lavoratore per la modifica della distribuzione giornaliera senza che questo comporti l’obbligo di retribuire come straordinario la nona ora.

A tal riguardo è previsto che, in deroga al co.1 che prevede le 8 ore ordinarie fisse, è possibile prevedere una distribuzione non uniforme dell’orario che contempli le 9 ore giornaliere ordinarie fisse in alcune giornate, alternate da giornate in cui l’orario sarà inferiore alle 8, come nell’esempio che segue:

  • Lunedì: 9 ore
  • Martedì: 9 ore
  • Mercoledì: 9 ore
  • Giovedì: 9 ore
  • Venerdì: 4 ore

È stato quindi espressamente previsto che sarà considerato lavoro straordinario solamente il superamento dell’orario di lavoro ordinario pattuito tra le parti, restando fermi i limiti di cui all’art. 22 co. 3^ che prevedono massimo 2 ore giornaliere di lavoro straordinario e 10 ore settimanali.

Tale nuova soluzione organizzativa può essere attivata a condizione che si tratti di una modifica strutturale e “non meramente transitoria”.

 

Scarica il documento dell’accordo di rinnovo del CCNL dell’area Meccanica

 

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