Benessere: i quesiti sul Green Pass

03/02/2022

Benessere: i quesiti sul Green Pass

In questa sezione, Confartigianato risponde ai quesiti inerenti il controllo del Green Pass per la categoria del Benessere.

 

Con riferimento al settore benessere i titolari di centri estetici con spa, sauna, bagno turco, ecc. devono chiedere ai propri clienti l’esibizione del green pass rafforzato per l’accesso a tali servizi (al pari dei centri benessere) oppure è sufficiente il possesso del green pass base?

In merito al quesito posto sui “servizi alla persona” si fornisce la seguente risposta. L’art. 3 del DL n. 1/22 estende l’obbligo di verifica del green pass “base” per l’accesso ai “servizi alla persona” a partire dal 20 gennaio fino al 31 marzo 2022. All’interno dei servizi alla persona, il codice Ateco individua una serie di attività e servizi tra i quali rientrano, tra l’altro: acconciatori, estetiste, trucco semipermanente, tatuatori, piercer, lavanderie e tintorie, pompe funebri, servizi di cura degli animali e organizzazione di feste e cerimonie.

Nei “servizi alla persona” rientrano anche altre attività che tuttavia sono state oggetto di specifiche norme relativamente all’obbligo di green pass. Si ricorda, infatti, che per i centri benessere (anche per le attività all’aperto) e gli stabilimenti termali è stato introdotto, a partire dal 10 gennaio, l’obbligo di green pass “rafforzato” dal DL n. 221/2021 e dal DL n. 229/21. Alla luce di tale ricostruzione si ritiene che per valutare quale tipo di green pass sia richiesto per l’accesso alle suddette attività, occorra riferirsi alla tipologia di attività svolta dall’impresa e al codice Ateco posseduto.

Pertanto, i titolari di centri estetici (ovvero gli istituti di bellezza, con codice Ateco 96.02.02) dovranno chiedere l’esibizione del green pass “base” a prescindere dall’eventuale prestazione di servizi come sauna, bagno turco, solarium ecc.
Analogamente in relazione all’attività di massaggio svolta da un’estetista sarà necessario esibire il green pass “base” e non quello “rafforzato”. Qualora, invece, le attività di massaggio o di sauna o di solarium sopra riportate siano effettuate all’interno di un centro benessere (codice Ateco 96.04.1) dovrà essere richiesto il green pass “rafforzato”. Le disposizioni in esame, infatti, non collegano l’obbligo di green pass alle singole prestazioni effettuate bensì all’attività economica effettivamente svolta, individuabile sulla base del codice Ateco.

 

Gli esercenti dei servizi alla persona sono tenuti a chiedere la certificazione verde anche ai bambini fino ai 12 anni di età?

Con riferimento al quesito posto si riporta la risposta ad una FAQ del Governo pubblicata sul sito dcg.gov.it in base alla quale i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”. Tra tali attività, oltre quelle già previste (ristoranti, musei, parchi divertimento, etc.) rientrano – a partire dal 20 gennaio 2022 – anche i servizi alla persona.

Pertanto, il green pass “base” dovrà essere richiesto alle persone che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età.

 

In merito ai servizi alla persona, sono tenuti all’obbligo di richiedere il green pass solo i servizi del comparto benessere o anche lavanderie e pompe funebri?

In merito al quesito posto sui “servizi alla persona” si fornisce la seguente risposta. L’art. 3 del DL n. 1/22 estende l’obbligo di verifica del green pass “base” per l’accesso ai “servizi alla persona” a partire dal 20 gennaio fino al 31 marzo 2022.
All’interno dei servizi alla persona, il codice Ateco individua una serie di attività e servizi tra i quali rientrano, tra l’altro:

  • Servizi di pompe funebri e attività connesse (Codice Ateco 96.03)
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia (Codice Ateco 96.01) che ricomprende: attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie.

Quindi dal 20 gennaio fino al 31 marzo anche per le attività oggetto del quesito è necessario il green pass “base”.

 

A quali sanzioni sono esposti i titolari e i clienti dei servizi alla persona in caso di inosservanza dell’obbligo?

In merito al quesito posto sull’estensione del green pass ai “servizi alla persona” si fornisce la seguente risposta.
L’art. 3 del DL n. 1/22 estende l’obbligo di verifica del green pass “base” per l’accesso ai “servizi alla persona” a partire dal 20 gennaio fino al 31 marzo 2022. All’interno dei servizi alla persona, il codice Ateco individua una serie di attività e servizi tra i quali rientrano, tra l’altro: acconciatori, estetiste, trucco semipermanente, tatuatori, piercer, lavanderie e tintorie, pompe funebri, servizi di cura degli animali e organizzazione di feste e cerimonie.

In caso di inosservanza dell’obbligo in questione le sanzioni previste sono le seguenti:

  • per i clienti: sanzione pecuniaria che va dai 400 ai 1.000 euro;
  • per i titolari, gestori o responsabili delle attività: sanzione pecuniaria dai 400 ai 1.000 euro.

Inoltre, dopo due violazioni, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni.

 

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