01/02/2022
Revisione dei prezzi negli appalti pubblici: Decreto Sostegni Ter
Il nuovo Decreto sostegni ter, con l’art.29, interviene per disciplinare la revisione dei prezzi negli appalti pubblici, in particolare per contenere le ricadute economiche negative derivanti dagli eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione.
Revisione dei prezzi: cosa prevede il Decreto Sostegni Ter
La nuova normativa si applica agli appalti pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (quindi le cui lettere di invito o bandi di appalto sono successivi al 28 gennaio).
La norma prevede che sia obbligatorio (e non più facoltativo) inserire nei documenti di gara le clausole di revisione dei prezzi.
La novità principale prevede inoltre che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante se superiori al 5% (e non più 10%) rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta.
La compensazione è dovuta per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza.
Ai fini del riconoscimento della compensazione, il comma 4 stabilisce che, a pena di decadenza, l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza di compensazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2.
La compensazione è riconosciuta esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. L’Appaltatore ha onere di provare la maggiore onerosità.
Il comma 4: verifica della maggiore onerosità subita
Il comma 4 prevede le modalità di verifica dell’effettiva maggiore onerosità subita, che è comunque riconosciuta solamente entro i limiti stabiliti nel comma 4.
In particolare a condizione:
- che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma;
- entro i limiti di quanto provato dall’appaltatore per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all’80%;
- e comunque (ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto) la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto (e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all’80% di detta eccedenza).
Il comma 2: metodologia per la rilevazione delle variazioni dei prezzi
Il comma 2 prevede che l’Istituto nazionale di statistica, definisca la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione.
Inoltre, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.
Il comma 3: calcolo della compensazione
Il comma 3 stabilisce la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione.
Il comma 5: esclusione dei lavori contabilizzati
Il comma 5 prevede l’esclusione dalla compensazione dei lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
Il comma 6: niente ribasso d’asta per la compensazione
Il comma 6 stabilisce che la compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è determinata al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Il comma 7: riconoscimento della compensazione
Ai fini del riconoscimento della compensazione, il comma 7 stabilisce che la stazione appaltante può utilizzare le somme appositamente accantonate o a disposizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In caso di insufficienza delle risorse, è possibile per le Amministrazioni accedere ad un fondo (secondo le regole di finanziamento stabilite dai commi 8-9-10)
Il comma 11: incremento o riduzione delle risultanze sui prezzari regionali
Il comma 11 prevede che, nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, in attesa della determinazione dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti possono incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero.
Il comma 12: linee guida per la determinazione dei prezzari
Al fine di assicurare l’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento dei prezzari, il comma 12 prevede l’approvazione di apposite linee guida per la determinazione dei prezzari.
Le linee guida devono essere adottate entro il 30 aprile 2022 con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Istituto nazionale di statica, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.
Il comma 13: i giustificativi
Infine, il comma 13 della disposizione prevede che i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione per accedere al Fondo consistono unicamente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.
Scarica qui l’articolo 29 del Decreto Sostegni Ter
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