03/02/2022
Alimentaristi: i quesiti sul Green Pass
In questa sezione, Confartigianato risponde ai quesiti inerenti il controllo del Green Pass per la categoria Alimentaristi.
Nel caso di attività promiscue – consistenti in vendita di alimenti e bevande per consumo sul posto, servizio bar, vendita di beni alimentari da asporto come pasticceria, vendita di pane e prodotti da forno – in che modalità trova applicazione l’obbligo del green pass previsto a partire dal 1° febbraio?
Con riferimento a tali attività, e in generale all’attività di ristorazione (ad esempio gelaterie, pasticcerie, pizza al taglio, etc.) l’obbligo di green pass sussiste anche nel caso di solo asporto?
In relazione all’impresa esercente l’attività di bar e pasticceria si evidenzia quanto segue:
- per le attività di “bar e altri esercizi simili senza cucina” e di pasticceria (rientranti nella ristorazione) è richiesto il green pass rafforzato per il consumo al tavolo e per il consumo al banco, in entrami i casi sia al chiuso sia all’aperto (art. 1 DL 221721 e art. 5 DL 229/21).
Tale obbligo vale anche per il consumo sul posto; - per il servizio da asporto, attinente sia al bar sia alla pasticceria non è invece previsto l’obbligo di green pass. Infatti, con riferimento alla ristorazione (nella quale rientrano, oltre alle attività citate, anche piadinerie, pizzerie al taglio, gastronomie e gelaterie) è richiesto il green pass rafforzato per il consumo al tavolo e per il consumo al banco, in entrambi i casi sia al chiuso sia all’aperto (art. 1 DL 221721 e art. 5 DL 229/21). Nessuna norma richiede, invece, il green pass (né base né rafforzato) per il servizio di asporto;
- la vendita di pane e di prodotti da forno non di propria produzione rientra, invece, nell’ambito delle attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande che sono esentati dall’obbligo del green pass ai sensi dell’allegato del DPCM 21 gennaio (anche in questo caso per il consumo sul posto è necessario il green pass). Anche nel caso di attività artigiana di produzione di pane e prodotti da forno, non si tratta di attività per la quale le legge richiede il green pass, fatta eccezione per il consumo sul posto per cui è sempre richiesto il green pass.
Pertanto, nel caso in cui nello stesso locale sia svolta un’attività promiscua si ritiene che l’impresa debba verificare il green pass “rafforzato” solo ai clienti che intendono consumare i prodotti al banco, al tavolo (al chiuso o all’aperto) o sul posto, mentre non dovrà farlo per coloro che accedono per l’acquisto o l’asporto dei prodotti alimentari.
Condividi
Potrebbe interessarti anche:
26/10/2026
Imprese impiantistiche artigiane: aggiornamento INPS sui codici di autorizzazione e dichiarazione di responsabilità
Come già anticipato nella comunicazione dello scorso 13 ottobre, dal 1° luglio 2026 l'INPS ha assegnato alle imprese impiantistiche artigiane il codice di autorizzazione "5G" (previsto per le imprese edili)…
Leggi di più
19/10/2026
Decreto flussi 2026-2028 – Istruzioni per la presentazione delle domande
Con la circolare congiunta prot. n. 7185/2026, il Ministero dell’Interno, insieme ai Ministeri del Lavoro, dell’Agricoltura e del Turismo, ha chiarito le modalità e le scadenze per presentare le domande…
Leggi di più
16/10/2026
Nuovo Regolamento Macchine: webinar online 27 ottobre
Martedì 27 ottobre, alle ore 17:30, si terrà un webinar online dedicato al nuovo Regolamento Macchine, che sostituirà l’attuale Direttiva 2006/42/CE e sarà pienamente applicabile da gennaio 2027. L’incontro, rivolto…
Leggi di più