Decreto Milleproroghe 2025: novità per i contratti a tempo determinato

16/01/2025

Decreto Milleproroghe 2025: novità per i contratti a tempo determinato

Entrato in vigore il 28 dicembre 2024, il Decreto-Legge n. 202/2024, noto come “Decreto Milleproroghe 2025”, introduce una serie di disposizioni urgenti riguardanti proroghe di termini. Tra queste, spicca una novità significativa per i contratti di lavoro a tempo determinato.

Modifiche ai contratti a tempo determinato (art. 14)  Causale individuata dalle parti valida fino al 31 dicembre 2025

Per comprendere l’impatto di questa proroga, è utile richiamare quanto previsto dall’art. 19, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2015, in materia di “Apposizione del termine e durata massima” dei contratti a tempo determinato:

  • La durata massima di un contratto a tempo determinato è fissata a 12 mesi.
  • È possibile superare tale limite, fino a un massimo di 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
    a. nei casi previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali sottoscritti da rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative;
    b. in assenza di queste previsioni e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate direttamente dal datore di lavoro e dal lavoratore;
    b-bis. per sostituire altri lavoratori.

Il Decreto Milleproroghe 2025, all’art. 14, include al comma 3 una disposizione chiave:

“All’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»”.

Questa modifica, pur riportata in un articolo dedicato al Ministero del Turismo, si applica a tutte le imprese private, senza limitazioni al settore turistico.

Cosa significa per il 2025?
I datori di lavoro nel settore privato potranno continuare, anche nel 2025, a stipulare contratti a termine superiori ai 12 mesi (fino a un massimo di 24) utilizzando causali di natura tecnica, organizzativa o produttiva concordate direttamente con il lavoratore, qualora non siano previste altre causali nei contratti collettivi.

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