09/08/2022

Obbligo di trasparenza e contratti di lavoro: le novità dal 13 agosto

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs 104/22 che entra in vigore il 13 agosto, è stata recepita una direttiva del Parlamento europeo relativa alle “condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”.

La norma disciplina il diritto all’informazione rispetto:

  • agli elementi essenziali del rapporto di lavoro;
  • alle condizioni di lavoro;
  • alla tutela del rapporto di  lavoro,

nei confronti di tutti i lavoratori subordinati compresi i lavoratori a chiamata ed i lavoratori domestici (questi ultimi con qualche deroga), i lavoratori in somministrazione, i co.co.co. nonché i prestatori di lavoro occasionale.
L’obbligo imposto dalla norma coinvolge anche i lavoratori già in forza. Rimangono invece esclusi i rapporti di lavoro autonomo, quelli di agenzia e rappresentanza, i coadiuvanti e collaboratori familiari, alcune figure del personale in regime di diritto pubblico (magistrati, forze di polizia, ecc.) .

 

Le misure contenute nel Decreto: la sintesi

 

La finalità della norma

Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare in modo chiaro e trasparente le informazioni  di seguito indicate, in modalità cartacea oppure in formato elettronico. Tali informazioni  devono essere conservate e ne va garantito l’accesso al lavoratore per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.

 

Le informazioni richieste

Gli attuali contratti individuali di lavoro (lettere di assunzione), devono contenere queste informazioni obbligatorie:

  • identità delle parti, compresa la sede e il domicilio del datore di lavoro;
  • luogo di lavoro.
    Se non è individuabile a priori va specificato che il soggetto è occupato in luoghi sempre diversi o che è libero di determinare il luogo di lavoro in cui svolgerà la sua attività;
  • inquadramento, livello e qualifica;
  • data di inizio del rapporto di lavoro e data di fine se trattasi di tempo determinato;
  • tipologia di contratto di lavoro (a termine, a tempo parziale, apprendistato, ecc.);
  • durata del periodo di prova, se previsto;
  • diritto a ricevere la formazione dal datore di lavoro, se previsto (es. contratto di apprendistato);
  • durata di ferie e permessi o rol;
  • procedura, forma e termini di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni;
  • importo iniziale della retribuzione e gli elementi di cui si compone, con indicazione di modalità e termini di pagamento;
  • orario di lavoro, unitamente ad eventuali condizioni  relative al lavoro straordinario ed al compenso corrispondente, eventuali  condizioni per cambio turni se previsti.
    Se non è possibile individuare un orario di lavoro programmato perché trattasi di modalità organizzative imprevedibili (es. lavoro a chiamata e cococo), va indicato l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione prevista per eventuali ore aggiuntive, ore e giorni in cui il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione di lavoro ed il preavviso ovvero l’annullamento dell’attivazione della prestazione;
  • CCNL applicato con la specifica delle OO.SS che lo hanno stipulato e l’eventuale presenza di un contratto aziendale;
  • enti di previdenza e di assistenza a cui sono versati contributi e premi,
  • ulteriori specifiche modalità in presenza di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio autorizzati.

 

Obbligo di informazione

In merito alla tempistica e le modalità con cui le informazioni devono essere comunicate al lavoratore, la norma stabilisce che il datore di lavoro adempie all’obbligo informativo con la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, del contratto di lavoro scritto o della copia della comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Qualora tali documenti non contengano tutte le informazioni richieste, è possibile integrare i dati relativi all’identità delle parti ed al luogo di lavoro con un successivo atto scritto da consegnare al lavoratore entro 7 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro.

Alcune informazioni, inoltre, possono essere comunicate al lavoratore entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa (diritto alla formazione; durata ferie e congedi retribuiti; preavviso; contratto collettivo applicato; enti previdenziali ed assicurativi).

 

Le modifiche al contratto di lavoro post assunzione

Qualsiasi variazione degli elementi del rapporto di lavoro che non abbia derivazione legale o da clausola di contratto collettivo, deve essere comunicata al lavoratore entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica.

 

Gli obblighi in caso di distacco transnazionale

Prima della partenza il lavoratore distaccato all’estero deve essere informato circa:

  • il Paese in cui sarà svolta l’attività in distacco e la durata,
  • la valuta in cui sarà corrisposta la retribuzione maturata,
  • eventuali condizioni di rimpatrio, se previste,
  • la retribuzione cui il lavoratore ha diritto rispetto alle norme applicabili nel paese di destinazione,
  • eventuali indennità legate al periodo di distacco, unitamente alle modalità di  rimborso di vitto, alloggio e spese di viaggio,
  • indirizzo del sito internet del paese ospitante in cui sono rese le informazioni rispetto all’istituto del distacco.

L’obbligo di informazione è altresì parzialmente esteso ai lavoratori inviati in trasferta all’estero per un periodo consecutivo di almeno 4 settimane.

 

Il sistema sanzionatorio

Nelle ipotesi di:

  • mancato, ovvero
  • ritardato, ovvero
  • incompleto, ovvero
  • errato

assolvimento degli obblighi di informazione qui descritti, comporta la possibilità del lavoratore di denunciare l’irregolarità all’Ispettorato territoriale del Lavoro che una volta accertata la violazione provvede all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro per ogni lavoratore interessato.

Per i lavoratori già in forza  all’1.8.2022 le informazioni sono da integrare, solo su richiesta scritta del dipendente, nel termine di sessanta giorni dalla stessa.

 

Hai bisogno di maggiori informazioni?

Aziende con servizio paghe – Area Paghe e Consulenza del Lavoro:

Aziende associate – Area contrattazione e Politiche del Lavoro ai seguenti recapiti:

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