04/01/2022
Superbonus e Bonus edilizi nella Legge di Bilancio 2022
La Manovra recentemente approvata contiene importanti conferme e novità rispetto a Superbonus e Bonus edilizi.
Vediamo, nello specifico, di cosa si tratta.
La Manovra approvata contiene:
- la proroga al 2025 del Superbonus per gli interventi effettuati dai condomini con aliquota di detrazione al 110% fino a tutto 2023; l’intensità di aiuto andrà poi a decrescere al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
- per gli interventi effettuati dalle persone fisiche e, nel caso specifico, anche quelli su villette e case unifamiliari, la proroga c’è, ma è limitata al 31 dicembre 2022.
Rispetto alla prima versione del Disegno di Legge Bilancio proposto del Governo, alcuni emendamenti sono stati accolti e inseriti nel testo finale approvato dal Parlamento; tra gli altri i seguenti assumono particolare rilevanza:
- per gli interventi realizzati da persone fisiche si è intervenuti sulle tempistiche e sulla percentuale dei lavori effettuati che a giugno 2022 dovranno arrivare al 30% e non più al 60% come indicato originariamente;
- la misura è applicabile anche alle seconde case, mentre nel DDL del Governo l’intervento risultava possibile solo su “prima casa”;
- è stato eliminato il vincolo del tetto ISEE a 25.000 euro;
- per quanto riguarda gli interventi trainati questi sono stati allineati nella misura e nel periodo di durata agli interventi “trainanti”.
Proroga delle altre agevolazioni in edilizia (in particolare per ristrutturazioni edilizie al 50%, ecobonus 50-65% e sisma bonus ordinario) fino al 31 dicembre 2024; quindi un’estensione di tutto il pacchetto di inventivi esistenti per altri tre anni.
Confermato il Bonus Facciate per sostenere le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici anche per il 2022; viene però ridotta l’aliquota della detrazione dal 90 al 60%.
Anche le opzioni riguardanti sconto in fattura e cessione del credito sono state prorogate fino a dicembre 2024 per le agevolazioni diverse dal 110%, mentre, per quanto riguarda il superbonus, queste opzioni si allineano alla proroga dell’incentivo e quindi a tutto il 2025.
Anche per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di cessione del credito o di sconto in fattura è necessario il visto di conformità e l’asseverazione della congruità di prezzi. Sono però esclusi dall’obbligo gli interventi in edilizia libera (interventi senza la necessità di presentare titoli abilitativi come SCIA, CILA, ecc.) e gli interventi di importo inferiore ai 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.
È stato precisato che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili.
Per quanto riguarda il 110%, invece, il visto di conformità viene richiesto anche nel caso in cui il superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Vi è però un’eccezione: se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente tramite modulistica dedicata, piuttosto che tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il visto non sarà necessario.
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