CCNL Autotrasporto, merci e logistica: siglato l’Accordo sull’erogazione ICE per il periodo di vacanza contrattuale

25/03/2024

CCNL Autotrasporto, merci e logistica: siglato l’Accordo sull’erogazione ICE per il periodo di vacanza contrattuale

Lo scorso 19 marzo Confartigianato Trasporti, insieme alle altre sigle datoriali e sindacali, ha siglato il verbale di accordo sulle modalità di erogazione ICE (Indennità Copertura Economica) finalizzato a definire nel dettaglio l’obbligo contrattuale contenuto nella premessa del CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione del 18 maggio 2021.
Tale obbligo contrattuale prevede, in caso di ritardato rinnovo del contratto, l’erogazione di una copertura del 40% dell’inflazione riferita all’anno precedente, che arriva al 60% nel caso in cui il contratto non venga sottoscritto dopo 6 mesi dalla sua scadenza.

Il Verbale d’Accordo prevede che l’indennità (ICE) sia erogata al personale viaggiante e a quello non viaggiante del settore, mensilmente, a partire dalle competenze di aprile 2024 (46,66 euro al livello medio) ed incrementata a partire da quelle del mese di ottobre (69,99 euro al livello medio) per coprire il periodo di vacanza contrattuale.

Ai fini del computo della copertura economica in questione è stato preso a riferimento l’indice armonizzato dei prezzi al consumo per l’anno 2023 risultato pari al 5,9%. Calcolando il 40% di tale indice (60% da ottobre) sulla base di calcolo convenzionale mensile indicata in calce alla tabella dei minimi tabellari del CCNL (1.977 euro) gli importi mensili da riconoscere a partire dalle competenze relative al mese di aprile 2024, riparametrati a seconda dei livelli sono pari a:

 

La somma di cui sopra deve essere evidenziata separatamente in busta paga sotto la dicitura “indennità di copertura economica ex CCNL 18 maggio 2021” (ICE) e cesserà di essere erogata al momento del rinnovo del contratto; la stessa somma è assoggettabile agli ordinari oneri previdenziali e fiscali e rientra nel computo degli istituti contrattuali e legali.

Della somma erogata di cui sopra si dovrà tener conto a vario titolo in sede di rinnovo.

Ulteriori somme a titolo di ICE non saranno erogate se non definite dalle parti stipulanti il vigente CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, nell’accordo di rinnovo dello stesso.

 

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