01/09/2026
Formulario Rifiuti Digitale: dal 16 settembre addio al doppio binario. Per i soggetti obbligati scatta il FIR digitale
Dal 16 settembre 2026 termina il periodo di convivenza tra formulario cartaceo e formulario digitale (cosiddetto “doppio binario”). Ne avevamo già parlato QUI
Da tale data, i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI dovranno emettere il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato digitale, secondo le modalità previste dalla normativa.
Restano tuttavia alcuni casi nei quali è ancora consentito l’utilizzo del formulario cartaceo.
Di seguito riepiloghiamo sinteticamente le principali casistiche.
Quali imprese devono utilizzare il Fir digitale?
- Produttori di rifiuti con più di 10 dipendenti
Le imprese produttrici di rifiuti con più di 10 dipendenti devono utilizzare il FIR digitale per tutti i rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi.
- Produttori di rifiuti con fino a 10 dipendenti
Le imprese produttrici di rifiuti con fino a 10 dipendenti devono utilizzare il FIR digitale solo per i rifiuti pericolosi. Per alcune tipologie di rifiuti non pericolosi rimangono applicabili le deroghe previste dalla normativa.
- Imprese appartenenti a specifici settori
Le imprese operanti nei settori:
- costruzione e demolizione;
- scavo e movimento terra;
- attività agricole, agro-industriali, silvicoltura e pesca;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività sanitarie;
sono tenute all’utilizzo del FIR digitale soltanto per i rifiuti pericolosi.
Chi può ancora utilizzare il formulario cartaceo?
Possono continuare ad utilizzare il formulario cartaceo:
- le imprese che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali, dal trattamento di rifiuti, da attività di depurazione e trattamenti delle acque, purché abbiano fino a 10 dipendenti;
- le imprese che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, scavo, attività commerciali, di servizio o sanitarie, indipendentemente dal numero di dipendenti.
A titolo di esempio, un’impresa edile che produce esclusivamente rifiuti speciali non pericolosi (ad esempio CER 17.09.04 o CER 15.01.06) può continuare ad utilizzare il formulario cartaceo.
Continuano inoltre ad utilizzare il formulario cartaceo, anche per i rifiuti pericolosi, le attività esonerate dall’iscrizione al RENTRI, quali ad esempio centri estetici, parrucchieri, estetisti e tatuatori.
Il trasportatore può emettere il FIR digitale per conto del produttore?
Sì. Come già avveniva per il formulario cartaceo, il trasportatore può compilare ed emettere il FIR digitale per conto del produttore.
Rimane comunque in capo al produttore la responsabilità delle informazioni riportate nel formulario.
Come prepararsi all’utilizzo del FIR digitale?
Le imprese interessate devono dotarsi degli strumenti necessari per la firma del formulario digitale.
RENTRI mette a disposizione:
- i servizi di supporto disponibili nell’area operatori del portale;
- l’App “RENTRI FIR Digitale”, utilizzabile per la gestione e la firma dei formulari. (opzione consigliata)
Si consiglia pertanto di:
- accedere all’area operatori del portale RENTRI con le proprie credenziali;
- richiedere e attivare il certificato di firma remota RENTRI;
- scaricare e configurare l’App RENTRI FIR Digitale sui dispositivi che saranno utilizzati durante il trasporto e la gestione dei rifiuti;
- effettuare le verifiche operative prima del primo conferimento successivo al 16 settembre.
Di seguito il link al video per la configurazione dell’App: RENTRI
Per maggiori informazioni sul FIR digitale si rimanda al materiale didattico pubblicato sul portale RENTRI ed in particolare:
FIR digitale come prepararsi al 13 febbraio 2026
i servizi di supporto e l’APP del RENTRI per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale
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