Edilizia Artigianato – EVR

  1. L’aliquota contributiva relativa al “Contributo Paritetico Cassa Edile”, attualmente stabilita nella misura del 2,95%, a far data del 1°gennaio c.a., verrà ammortizzata al 2,50%;
  2. EVR: è stato prorogato l’Accordo EVR di data 9 novembre 2012 per gli anni 2015 e 2016. A tal fine, in riferimento agli indicatori di cui all’accordo sopracitato per l’anno 2015 la quota di Evr erogata corrisponderà alla fascia +22,5%.
Pertanto le quote Evr mensili da erogare per l’ano 2015 saranno come quelle di seguito riportate: Livello 7 56,02 Livello 6 50,42 Livello 5 42,01 Livello 4 39,21 Livello 3 36,41 Livello 2 32,77 Livello 1 28,01 Redditività 3,5% Calcolo dei contributi e delle ritenute fiscali sugli importi di EVR accantonati – Criterio convenzionale per l’accantonamento presso Cassa Edile
  • L’impresa, secondo i modi in cui vengono accantonati gli importi riferibili al trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, provvede a calcolare l’ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell’operaio sull’intera retribuzione lorda afferente ciascun mese comprensiva dell’importo di accantonamento dell’Evr nella misura individuata dall’accordo:
  • In via convenzionale l’impresa provvede ad accantonare mensilmente presso la Cassa Edile a titolo di Evr, in un unico versamento unitamente agli altri contributi contrattuali da accantonare mensilmente in Cassa Edile, la seguente percentuale lorda costituita dai minimi di paga base, che provvederà ad indicare nella periodica denuncia mensile:
  • Il 3,50% lordo dei minimi di paga base oraria in vigore alla dta del 1°gennaio 2013 per ogni ora lavorata.
Si chiarisce che, uniformante alla prassi relativa agli accantonamenti obbligatori presso Cassa Edile di Trento, verrà accantonata presso lo stesso Ente la quota pari al 76,75% del 3,50% (2,68%). La retribuzione netta erogata direttamente all’operaio da parte dell’impresa è costituita dalla retribuzione lorda detratti i contributi, le ritenute fiscali, l’accantonamento netto per ferie e gratifica natalizia nonché l’accantonamento a titolo di Evr nelle percentuali di cui sopra. La Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali sopra indicate e provvederà ad erogare gli importi accantonati al lavoratore alle scadenza previste nel contratto provinciale del 9 novembre 2012. “Una Tantum”: relativamente alle 3 mensilità (luglio, agosto e settembre 2014) non erogate, le parti hanno riconosciuto un importo pari ad Euro 50 da corrispondere nella mensilità di aprile 2015 a titolo di una tantum. Per informazioni rivolgersi ai referenti dell'area Consulenza Lavoro.

DATA DI PUBBLICAZIONE

21.01.2015

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