Proroga degli incentivi all’occupazione previsti in via sperimentale
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il comma 134, primo periodo, ha previsto incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali; -
il comma 134, secondo periodo, ha previsto incentivi per la prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore; -
il comma151 ha previsto incentivi per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.
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abbiano compiuto 50 anni; -
siano titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall’articolo 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.
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fosse titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell’assunzione a tempo determinato; -
abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione a tempo indeterminato o della proroga a tempo determinato[i].
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è meramente proseguito durante il 2011 il rapporto di lavoro, per il quale sono scadute – il 31 dicembre 2010 o nel corso del 2011 – le riduzioni contributive previste dalla legge 223/1991, artt. 8, comma 2, o 25, comma 9; -
è stato prorogato, nel corso del 2011, un rapporto di lavoro a termine oltre i dodici mesi previsti dall’art. 8, comma 2, della legge 223/1991.
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è meramente proseguito, durante il 2011, il rapporto di lavoro, per il quale sono scadute – il 31 dicembre 2010 – le riduzioni contributive previste dall’art. 2 co. 134, primo periodo, legge 191/2009; -
è stato prorogato, con decorrenza 1 gennaio 2011, un rapporto di lavoro a termine per il quale il 31 dicembre 2010 erano scadute le riduzioni contributive previste dall’art. 2 co. 134, primo periodo, legge 191/2009; -
è stato trasformato a tempo indeterminato, con decorrenza 1 gennaio 2011, un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato nel corso del 2010, per il quale il 31 dicembre 2010 erano scadute le riduzioni contributive previste dall’art. 2 co. 134, primo periodo, legge 191/2009.