29/03/2022
Covid-19: le nuove disposizioni dal 1° aprile 2022, decade lo Stato di Emergenza
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (lo scorso 24 marzo 2022) del nuovo Decreto Legge, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza“, è prevista l’attuazione di nuove misure.
In particolare, queste le novità di interesse per i datori di lavoro:
- fino al 30 aprile 2022 i lavoratori over 50 possono accedere ai luoghi di lavoro con il solo green pass base;
- proroga al 30 giugno 2022 dello smart working e della sorveglianza sanitaria eccezionale;
- fino al 30 aprile 2022 è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per accedere a determinati mezzi di trasporto e a spettacoli aperti al pubblico (sale teatrali, cinema, locali e simili);
- aggiornamento dei casi in cui è necessario il possesso del green pass base o rafforzato;
- dal 1° aprile 2022 trova applicazione il regime di autosorveglianza per coloro che hanno avuto contatti con soggetti positivi.
Accesso ai luoghi di lavoro
Tanto nel lavoro pubblico quanto in quello privato, l’obbligo di possesso del Green Pass è esteso al 30 aprile 2022.
Restano ferme le conseguenze in caso di mancanza della certificazione, ossia l’assenza ingiustificata e la possibilità di sostituzione del lavoratore nel settore privato con sospensioni per periodi rinnovabili di 10 giorni.
Dall’altro lato, a partire dal 25 marzo e fino al 30 aprile 2022, i lavoratori ultracinquantenni potranno accedere ai luoghi di lavoro anche con il solo Green Pass base, fermi restando l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno e la sanzione di 100 euro in caso di inadempimento.
Per il personale sanitario, invece, l’obbligo vaccinale continua ad essere condizione per lo svolgimento dell’attività ed è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
Smart working
Fino al 30 giugno 2022 – e quindi oltre il termine dello stato di emergenza – sarà possibile attivare lo smart working senza accordo individuale.
Prorogata al 30 giugno anche la diposizione che consente ai lavoratori fragili lo svolgimento della prestazione, di norma, in modalità agile, anche attraverso un cambio di mansione nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione anche da remoto.
Quarantena
L’obbligo di restare a casa riguarderà, dal 1° aprile, solo i contagiati destinatari di provvedimenti emessi dalle autorità sanitarie. Si ricorda che la quarantena, dal 1° gennaio 2022, non è più equiparata a malattia.
Green pass base e rafforzato
Tra il 1° e il 30 aprile 2022 sarà necessario il Green Pass rafforzato, su tutto il territorio nazionale, per l’accesso a:
a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
b) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
c) convegni e congressi;
d) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
e) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
f) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
g) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
h) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono al chiuso.
Dal 1° aprile, il Green Pass non sarà più necessario per la ristorazione all’aperto, per l’accesso a negozi, servizi alla persona, uffici pubblici, banche, poste e trasporti locali, fermo restando l’obbligo di utilizzo delle mascherine di tipo FFP2 nei luoghi chiusi, compresi trasporti, cinema, teatri, strutture sportive.
Nelle discoteche, la mascherina potrà essere tolta al momento del ballo. Negli altri luoghi chiusi, con esclusione delle abitazioni private, sarà sufficiente la mascherina chirurgica.
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Per informazioni, chiarimenti o consulenza sulla modulistica puoi rivolgerti a:
- per Aziende associate che hanno il servizio paghe con l’Associazione – contatta i tuoi consulenti:
Franca Devigili: 0461803710 – f.devigili@artigiani.tn.it
Lorenzo Mittempergher: 0461803821 – l.mittempergher@artigiani.tn.it
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Deborah Battisti: 0461 803729 – d.battisti@artigiani.tn.it
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