Caro materiali: compensazioni per l’adeguamento prezzi anche per il primo semestre 2022

02/03/2022

Caro materiali: compensazioni per l’adeguamento prezzi anche per il primo semestre 2022

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022 il Decreto Legge sul caro-energia, che si occupa dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici.

Con il nuovo Decreto vengono confermate le compensazioni anche per il primo semestre 2022, in continuità con la norma già prevista per il secondo semestre 2021, pur se con qualche correzione e un miglioramento nella tempistica.

A tal fine, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, sono stanziati 150milioni per l’anno 2022 nel Fondo per le compensazioni dei prezzi.

 

Caro materiali e compensazioni: aiuti anche per il primo semestre 2022

Le compensazioni, inerenti il tema del caro materiali, saranno consentite per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, quindi appalti in corso alla data odierna (2 marzo 2022).

Entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dovrà determinare con proprio Decreto, quali saranno i materiali da costruzione più significativi che daranno diritto alla compensazione, con l’individuazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2022.

Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tale ultimo Decreto ministeriale, l’appaltatore dovrà presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni.

 

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori (ovvero annotate dal D.L. nel libretto delle misure) dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale eccedenti l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2022 (ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni).

Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all’anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai Decreti precedenti.

 

Ti ricordi? Abbiamo parlato di questo tema anche in altre news:

 

Per maggiori informazioni scarica l’articolo 25 del Decreto Energia

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