03/04/2026
CEI 11-27 aggiornata: cosa cambia davvero per la formazione e gli aggiornamenti
Con l’entrata in vigore della nuova edizione della norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”, avvenuta il 1° novembre 2025, molte imprese si stanno interrogando su possibili nuovi obblighi formativi, in particolare rispetto all’aggiornamento dei corsi per PES, PAV e PEI.
Nelle ultime settimane è infatti circolata l’idea che, a seguito dell’aggiornamento della norma, tutto il personale debba essere nuovamente formato entro breve, anche se l’ultimo aggiornamento è stato svolto da poco.
Confartigianato Imprese è intervenuta per chiarire il quadro normativo e fornire una corretta interpretazione della norma, distinguendo con precisione tra obblighi effettivi e scelte organizzative delle aziende.
La nuova CEI 11-27: cosa introduce
La sesta edizione della CEI 11-27, pubblicata dal Comitato Elettrotecnico Italiano, aggiorna e riallinea la disciplina nazionale alla norma europea CEI EN 50110-1:2024.
Tra le principali novità introdotte si segnalano:
- una maggiore attenzione alla definizione dei ruoli e delle responsabilità;
- un rafforzamento del tema del rischio da arco elettrico (arc flash);
- una revisione della terminologia e dell’impianto organizzativo della norma.
La nuova edizione sostituisce la CEI 11-27:2021, ma è previsto un periodo transitorio fino al 29 maggio 2026, durante il quale possono convivere entrambe le versioni. Questo consente alle imprese di adeguarsi gradualmente ai nuovi contenuti senza obblighi immediati.
Formazione e aggiornamento: la regola dei 5 anni resta valida
Uno dei punti più rilevanti riguarda la periodicità dell’aggiornamento formativo.
Come chiarito anche da Confartigianato Imprese, la nuova CEI 11-27 non modifica il principio già consolidato:
- la formazione iniziale resta obbligatoria;
- l’aggiornamento è previsto con cadenza quinquennale.
Di conseguenza, chi ha effettuato un aggiornamento recente (ad esempio nel 2023 o nel 2024) non è obbligato a rifarlo entro il 2026 solo perché è entrata in vigore la nuova edizione della norma. La scadenza resta quella naturale dei cinque anni.
Aggiornamenti anticipati: quando sono una scelta, non un obbligo
In alcuni casi può capitare che venga suggerito di anticipare l’aggiornamento formativo per allineare subito il personale ai contenuti della nuova norma.
Come sottolineato da Confartigianato Imprese, si tratta però di un approccio prudenziale, non di un obbligo imposto dalla CEI 11-27.
Anticipare l’aggiornamento può essere una scelta sensata, ad esempio:
- in caso di cambio di mansioni;
- se vengono aggiornate le procedure aziendali;
- se l’impresa ritiene opportuno rafforzare la propria tutela organizzativa e documentale.
Sono tuttavia valutazioni interne, che rientrano nell’autonomia dell’azienda e non derivano da una scadenza normativa generalizzata.
In sintesi
- la nuova CEI 11-27 è in vigore dal 1° novembre 2025;
- è previsto un periodo transitorio fino al 29 maggio 2026;
- la periodicità dell’aggiornamento resta quinquennale;
- non esiste un obbligo generalizzato di rifare subito i corsi per chi è già in regola;
- eventuali aggiornamenti anticipati sono scelte aziendali, non imposizioni di legge.
Un corso in programma per chi deve aggiornarsi
Per le imprese e i lavoratori che devono effettuare la formazione o l’aggiornamento, segnaliamo che è stato programmato un nuovo corso nel mese di maggio.
Le iscrizioni sono aperte fino al 12 aprile 2026.
👉 Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono disponibili a questo link
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