Dal 1° gennaio 2022 novità per operazioni transfrontaliere e lettere di intento

01/12/2010

Dal 1° gennaio 2022 novità per operazioni transfrontaliere e lettere di intento

Operazioni transfrontaliere (ex esterometro)

Dal 1° gennaio 2022 si dirà addio al c.d. “esterometro”, che sarà sostituito da nuovi adempimenti sotto descritti.

Se riceverete nel 2022 una fattura cartacea di acquisto di beni/servizi da soggetto estero, per la quale era necessario compilare l’esterometro, l’integrazione o l’autofattura di detto documento dovrà obbligatoriamente essere inviata allo SDI in formato “XML” utilizzando, a seconda della tipologia di operazione, i tipi documento:

  • TD17 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO;

  • TD18 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI

  • TD19 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72.

L’invio telematico allo SDI, dovrà avvenire entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento (operazioni Intra UE) ovvero di effettuazione dell’operazione (operazioni extra UE).

Se emetterete nel 2022 una fattura cartacea di vendita beni/servizi destinata ad un soggetto estero, per la quale era necessario compilare l’esterometro, dovrete obbligatoriamente inviare allo SDI anche una fattura elettronica con l’indicazione del codice convenzionale a sette “X” nel campo “Codice destinatario”.

 

Lettere di intento

La Legge di bilancio 2021 (L178/2020) allo scopo di porre un freno alle frodi per utilizzo di falso plafond Iva, ha introdotto specifiche analisi di rischio e di controllo allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter esser qualificati esportatori abituali; contestualmente è fatto divieto al “cedente” di emettere una fattura elettronica che, all’interno del tracciato Xml, contenga l’indicazione di un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata”.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il cedente deve indicare nella fattura elettronica emessa, i seguenti dati:

  • nel campo Natura il codice specifico “N3.5 –non imponibile a seguito di dichiarazioni di intento”;

  • nel blocco “AltriDatiGestionali” dovrà essere inserito:

    • nel campo “2.2.1.16.2 –Riferimento testo”, il numero di protocollo della dichiarazione ricevuta composto da 2 parti: la prima parte dalle prime 17 cifre della ricevuta telematica della lettera di intento, la seconda parte dalle 6 cifre successive; i due dati numerici devono essere separati o da un “-“ oppure da “/”;

    • nel campo “2.2.1.16.1 –Tipo data”, si dovrà riportare la dicitura “Intento”;

    • nel campo “2.2.1.16.4 –Riferimento data”, si dovrà riportare la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata.

Per ogni ulteriore informazione, ti invitiamo a rivolgerti al tuo consulente o commercialista 

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