21/11/2022

Fringe benefit: aumento della detassazione fiscale e contributiva da 600 euro a 3.000 euro

Con il nuovo Decreto Aiuti Quater (D.L. 18.11.2022 n.176) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 novembre ed in vigore dallo stesso giorno, è aumentato da 600 a 3.000 euro il limite detassazione fiscale e contributivo dei fringe benefit a favore dei lavoratori dipendenti.

Il Decreto Aiuti-Bis aveva già modificato il limite di detassazione fiscale e contributivo dei fringe benefit a favore dei lavoratori dipendenti, innalzando la soglia a 600,00 euro (qui i nostri precedenti articoli; Bonus ai dipendenti: fino a 600 euro esentasse anche per utenze domesticheDecreto Aiuti Bis: le principali novità per i datori di lavoro)

In particolare, per l’anno 2022, il valore dei beni e servizi nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, può raggiungere fino a 3.000 euro che non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef.

Rientrano nella nozione di fringe benefits, e quindi nel valore complessivo dei 3000 euro relativi all’anno 2022

  • i buoni spesa
  • i buoni benzina
  • somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche
  • l’auto ad uso promiscuo
  • l’alloggio concesso in locazione in uso o in comodato
  • i prestiti aziendali
  • le polizze assicurative extra professionali

 

A chi possono essere erogati i bonus

I bonus vengono erogati su base volontaria del datore di lavoro che ne sostiene interamente il costo.

Tale erogazione non deve essere quindi concessa obbligatoriamente a categorie omogenee di lavoratori ma può essere riconosciuta ad personam (singolo/i  lavoratore/i).

Oltre ai lavoratori dipendenti, ne possono beneficiare anche i collaboratori con rapporti di collaborazione coordinata continuativa, cioè con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti.

 

Bonus per il caro energia

Per il solo anno di imposta 2022, sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Per utenze domestiche si intendono:
• quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
• le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) che vengono ripartite tra i condomini
• le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), dove nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

È necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa.

In alternativa può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio:
• il numero e l’intestatario della fattura
• la tipologia di utenza
• l’importo pagato
• la data e le modalità di pagamento
• in caso di documenti intestati al locatore documentazione che attesti il riaddebito analitico

Tale attestazione lascia in capo al lavoratore la conservazione della documentazione necessaria in caso di controllo.

Per evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il lavoratore deve anche essere confermare che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture.

Le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.

 

Superamento del limite di detassazione

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei fringe benefit concessi al lavoratore risulti superiori al limite di euro 3000, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

 

Rapporti con il bonus carburante

Per il solo 2022, il bonus carburante è considerato un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma.

Il bonus carburante  può raggiungere il valore di 200 euro per uno o più buoni benzina.

Complessivamente, quindi, un lavoratore dipendente (o collaboratore con reddito assimilato) può ottenere fino a 3200 euro di fringe benefit esentasse: fino a 3.000 euro  per l’insieme degli altri bonus e rimborsi (spesa, utenze, ecc), cui si sommano fino a 200 euro di bonus carburante.

Anche il valore del bonus carburante ai fini della tassazione se è superiore a euro 200, concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

 

Per informazioni e assistenza

  • per Aziende associate CON servizio paghe in Associazione – contatta i tuoi consulenti:

 Lorenzo Mittempergher: 0461803821 – l.mittempergher@artigiani.tn.it
Silvia Busetti: 0461803923 – s.busetti@artigiani.tn.it

  • per Aziende associate SENZA il servizio paghe in Associazione, contattare il proprio consulente del lavoro oppure l’Area politica del lavoro e contrattazione:

Deborah Battisti: 0461 803729 – d.battisti@artigiani.tn.it

 

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