Bonus ai dipendenti: fino a 600 euro esentasse anche per utenze domestiche

Per il 2022,  il decreto Aiuti-bis ha innalzato fino a 600 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro cui è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

Con una recente circolare (Circolare nr 35E del 4 novembre 2022), Agenzia delle Entrate fornisce tutti i chiarimenti relativi a modalità e tempistiche dell’erogazione di questo benefit.

Nei fringe benefit anche le utenze domestiche

Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Lo precisa Agenzia delle Entrate con la Circolare nr 35E del 4 novembre 2022.

Al riguardo, la circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.
Rientrano anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.

Altri fringe benefit sono

  • buoni spesa
  • buoni carburante
  • auto ad uso promiscuo,
  • alloggio concesso in locazione in uso o in comodato
  • prestiti aziendali
  • polizze assicurative extra professionali

E’ importante ricordare che i bonus vengono erogati su base volontaria del datore di lavoro che ne sostiene interamente il costo. Tale erogazione non deve essere quindi concessa obbligatoriamente a categorie omogenee di lavoratori ma può essere riconosciuta ad personam (singolo/i  lavoratore/i).

 

Non imponibilità anche per beni e servizi ceduti al coniuge o ai familiari

Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (quindi anche ai rapporti di collaborazione coordinata continuativa).

 

Fringe benefit – Superamento del limite di 600 euro e tassazione

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al limite di euro 600, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

 

Rapporti con il bonus carburante (anno 2022)

Il nuovo regime limitato all’anno di imposta 2022, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante.
Al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina (bonus carburante) ed un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Anche il valore del bonus carburante ai fini della tassazione se è superiore a euro 200, concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

 

Procedura per i bonus sui costi dell’energia

E’ necessario che i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale acquisiscano e conservino, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa.

In alternativa alla conservazione i datori di lavoro possono acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio:

• il numero e l’intestatario della fattura
• la tipologia di utenza
• l’importo pagato
• la data e le modalità di pagamento
• in caso di documenti intestati al locatore documentazione che attesti il riaddebito analitico

Tale attestazione lascia in capo al lavoratore le necessità di conservazione della documentazione necessaria in caso di controllo.

In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il dipendente attesta che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture.

Le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.

 

Per informazioni e assistenza

  • per Aziende associate CON servizio paghe in Associazione – contatta i tuoi consulenti:

 Lorenzo Mittempergher: 0461803821 – l.mittempergher@artigiani.tn.it
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Riferimenti normativi

Circolare Agenzia delle Entrate nr  35/E del 4 novembre 2022.

CLICCA QUI per scaricare la Circolare

 

DATA DI PUBBLICAZIONE

11.11.2022

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