Consorzi

Perché unirsi in un Consorzio?

Il Consorzio viene creato per realizzare obiettivi che nessuna impresa consorziata da sola sarebbe in grado di realizzare.
A differenza delle società, lo scopo del consorzio non è volto alla realizzazione di un profitto, bensì alla realizzazione di vantaggi per i consorziati.
Non può avere uno scopo di lucro; vige l’assoluto divieto di distribuzione di utili (norma da esplicitare in statuto per ottenere benefici fiscali ed agevolazioni contributive).

 

Alcuni vantaggi di un’organizzazione consortile

  • ottimizzare gli approvvigionamenti, permettendo di realizzare economie di scala e spuntare prezzi più bassi;
  • realizzare servizi per i consorziati a costi più contenuti di quelli di mercato (es.formazione);
  • organizzare azioni di promozione (es. partecipazione ad eventi fieristici);
  • distribuire i propri prodotti in modo più efficiente;
  • partecipare a gare d’appalto;
  • realizzare investimenti ingenti ripartendo i costi in modo da poterli rendere accessibili (di ricerca, di acquisizione di attrezzature).

Normativa e strumenti di supporto ai consorzi

La legge nazionale 21.05.1981 n. 240 prevede specifici benefici fiscali a favore dei consorzi (non tassazione di eventuali utili se reinvestiti nel
corso del secondo esercizio successivo) purché:

  • il consorzio sia costituito da non meno di 5 imprese;
  • ciascun consorziato non abbia quote per una misura maggiore del 20% del fondo consortile;
  • nello statuto sia espressamente prevista la clausola di divieto assoluto di distribuzione di utili.

La legge provinciale 12.12.1999 n. 6 dispone benefici contributivi a favore dei consorzi.

Contributi a fondo perduto

  • sulla costituzione del fondo consortile (50%)
  • su programmi di investimento (da un minimo del 15%).

purché il consorzio

  • sia costituito da almeno 3 imprese (esclusivamente piccole o medie)
  • ciascun consorziato non detenga quote per una misura maggiore di 1/3 del fondo consortile
  • nello statuto sia espressamente previsto il divieto assoluto di distribuzione di utili o avanzi di esercizio di ogni genere ed il fondo consortile del costituendo Consorzio non sia inferiore a 15.000 euro.

 

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